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L'assegno di mantenimento e' una forma di contribuzione economica che consiste nel versamento periodico di una somma di danaro in favore del coniuge e dei figli.
Mentre l'assegno di mantenimento e' sempre dovuto nei confronti dei figli(salvo che il genitore obbligato dimostri l'impossibilità oggettiva di potervi provvedere) lo stesso obbligo non sussiste sempre in favore del coniuge.
Ha diritto all'assegno di mantenimento solo il coniuge che non abbia "adeguati redditi propri" ed è necessario che venga fatta esplicita richiesta nella domanda di separazione.
Inoltre, l'assegno può essere corrisposto con scadenza mensile oppure in un'unica soluzione o può anche corrispondere in singole voci di spesa( per esempio il canone di affitto e le spese condominiali).
Quindi, in sede di separazione, il giudice deve valutare attentamente la richiesta di mantenimento da parte del coniuge prendendo in considerazione quelle che possono essere le potenzialità lavorative del coniuge richiedente.
Dunque, va verificata l'esistenza del diritto in astratto, con riferimento all'inadeguatezza dei mezzi o all'impossibilita di procurarseli per ragioni obiettive.






