di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 2298 del 3 Febbraio 2014. In questa sentenza la Suprema Corte affronta le problematiche, procedurali e sostanziali, legate alla legittimità dei licenziamenti collettivi. Impugna il provvedimento di licenziamento collettivo, contestandone la legittimità per carenza di trasparenza in merito ai criteri selettivi utilizzati, uno degli ex dipendenti colpito dal licenziamento stesso. Se in primo grado il Tribunale constatava la genericità della comunicazione di licenziamento, tale decisione veniva ribaltata in appello. L'interessato ricorre dunque in Cassazione.


La Suprema Corte, nel pronunciarsi circa la fondatezza del ricorso, afferma che l'art. 4 comma 9 della legge 223/1991 (norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) applicabile al caso di specie ratione temporis, determina la procedura corretta che datore di lavoro e organizzazioni sindacali devono porre in essere in caso di licenziamenti collettivi. In particolare la norma contempla che "contestualmente alla comunicazione dei recessi il datore deve comunicare per iscritto l'elenco dei lavoratori licenziati (recante l'analitica descrizione della posizione soggettiva di ognuno e le modalità con cui sono applicati i criteri di scelta) all'Ufficio regionale LMO, alla Commissione regionale per l'impiego e alle organizzazioni sindacali che hanno ricevuto la comunicazione di apertura della procedura di mobilità e hanno partecipato all'incontro per l'esame congiunto". Dall'esame dei documenti prodotti in corso di causa, tuttavia, risultano non essere stati rispettati i parametri sopra evidenziati.

L'indicazione dei criteri di scelta deve infatti essere puntuale al fine di consentire sia alle oo.ss. che ai singoli lavoratori interessati di verificare, passo passo, le procedure poste in essere, proprio nell'ottica di tutelare le parti deboli del rapporto di lavoro. La sentenza impugnata è cassata con rinvio per un nuovo esame da parte della Corte d'appello, in diversa composizione, esame che dovrà essere eseguito tenendo conto del principio di diritto enunciato.


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