In particolare l'articolo 192 al comma 3 prevede che “Fatta salva l'applicazione della
sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai
commi 1 e 2 ( l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e
nel suolo sono vietati, nonchè l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere,
allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee)è tenuto a procedere alla rimozione,
all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello
stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti
reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia
imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in
contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.
Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il
termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno
dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”.
Tale previsione, sulla base degli ordinari criteri preposti alla soluzione
delle antinomie normative (criterio della specialità e criterio cronologico),
prevale sul disposto dell'art. 107, comma 5, del d.lgs. n. 267/200 (cfr., ex
plurimis, Cons. St., sez. V, 29.8.2012, n. 4635).
Poiché dunque, in materia, vi è una
competenza esclusiva del Sindaco, la determinazione dirigenziale è da
considerarsi viziata per incompetenza ed è soggetta ad annullamento. (TAR Lazio, sez. II, sentenza 7 gennaio 2014, n.86).
Dott. Luigi Del Giudice






