di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 148 dell'8 Gennaio 2014. La mala gestio dell'amministratore va provata in corso di causa e, con essa, il legame tra questa e il fallimento delle trattative private. Il mero ritardo o l'inadeguatezza degli interventi manutentivi e riparativi alle parti comuni dell'immobile non sono di per sé idonei a fondare la responsabilità di questo soggetto a fronte del fallimento delle trattative intercorrenti tra un condomino, proprietario di unità immobiliare, e il potenziale inquilino.

Nel caso si specie il condomino citava per danni l'amministratore, domandando il risarcimento del danno per mancato guadagno derivante dalla stipula di contratto di locazione. Secondo il ricorrente, l'amministratore avrebbe gestito in modo non corretto il bene comune, omettendo, tra le altre cose, di riparare in modo tempestivo il portone d'ingresso. In corso di causa non sarebbe stato provato dall'interessato il nesso causale intercorrente tra la mancata stipula di contratto

di locazione e il ritardo nel porre in riparazione il portone d'ingresso dello stabile da parte dell'amministratore. Nella specie la parte interessata non avrebbe fornito prove in merito alla sussistenza di trattative in essere tra i soggetti, nonché "il loro specifico oggetto e il fallimento delle stesse". Per tale motivo il giudice del merito ha correttamente rigettato la domanda del proprietario di risarcimento del danno.

Nè è passibile di censura lo stesso giudice, il quale ha compiutamente motivato la propria decisione riportando il percorso logico-giuridico adottato. Di sua discrezione è l'apprezzamento delle circostanze di fatto addotte dalle parti, a suo dire non sufficienti da adottare un provvedimento di condanna nei confronti dell'amministratore.


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