di Luigi Del Giudice - Il sinistro stradale causato dalla presenza della volpe su un  tratto di strada rappresenta un fatto causale e non prevedibile che non fa sorgere alcun obbligo di attivazione a carico della Regione o dell'Anas. In particolare la Cassazione con sentenza 27801 dell'11 Dicembre 2013, precisa che in tema di responsabilità della P.A. per insidie stradali, dovendosi ancorare il concetto di caso fortuito al criterio generale della prevedibilità con l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia, la quale si risolve in un giudizio di probabilità, non si può far carico al soggetto dell'obbligo di prevedere e prevenire, nell'infinita serie di accadimenti naturali o umani che possono teoricamente verificarsi, anche quegli eventi di provenienza esterna che presentino un così elevato grado di improbabilità, accidentalità o anormalità da poter essere parificati, in pratica, ai fatti imprevedibili. (Cass. n. 19974/2005).

Pertanto la presenza della volpe sulla strada è da ascriversi a circostanze causali e non prevedibili. La mancata efficacia causale, riconosciuta all'assenza di recinzioni o segnalazioni, è adeguatamente motivata con riferimento al luogo in cui è avvenuto il sinistro e anche con l'assenza di precedenti fenomeni simili nello stesso punto di strada.

Dott. Luigi Del Giudice

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