In tema di responsabilità della P.A., la Quarta Sezione del Consiglio di Stato, con la pronuncia in esame, ribadisce l'orientamento maggioritario secondo cui, al di fuori di specifici settori (in primis quello degli appalti pubblici), non ricorre "la responsabilità civile dell'Amministrazione per danno da provvedimento illegittimo senza il concorso dell'elemento soggettivo, normalmente identificato nella colpa", non potendo tale requisito ritenersi sussistente in re ipsa nell'illegittimità dell'atto amministrativo.

Sul punto il Collegio richiama, per la sua esaustività, una propria precedente pronuncia  (Cons. Stato, sez. IV, 31 gennaio 2012, n. 482), la quale ha chiarito come non sussista un'incompatibilità dell'ordinamento interno con l'ordinamento comunitario relativamente alla rilevanza dell'elemento della colpa ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'amministrazione, atteso che "i concetti enunciati dalla Corte europea in tema di "violazione grave e manifesta" in merito alla responsabilità dello Stato per danni causati ai soggetti dell'ordinamento da violazioni del diritto comunitario, si pongono in linea, e talvolta coincidono, con i parametri e i criteri individuati dalla nostra giurisprudenza interna nella definizione dei contorni della colpa della P.A".

La prospettiva risulta invece diversa in materia di appalti pubblici laddove si assiste, in forza del diritto europeo, ad una oggettivizzazione della responsabilità della P.A (v. sentenza Corte Giust. del 30 settembre 2010, in causa C-314/09), in quanto in tale ambito l'effettività della tutela è oggetto di particolare attenzione da parte delle Istituzioni comunitarie per la sua incidenza sul corretto funzionamento del mercato e della concorrenza.

In termini generali l'illegittimità del provvedimento amministrativo, una volta accertata, costituisce invece solo uno degli indici presuntivi della colpevolezza, per la cui complessiva valutazione "vanno presi in considerazione anche altri fattori, quali il grado di chiarezza della normativa applicabile, la semplicità del fatto, il carattere pacifico della questione esaminata, il carattere vincolato o a bassa discrezionalità dell'azione amministrativa" (v. Cons. di Stato, sez. VI, 13.02.2009).

Ancora una volta si conferma pertanto la qualificazione dell'elemento soggettivo della colpa quale necessario presupposto perché dall'adozione di un provvedimento amministrativo illegittimo possa discendere un'obbligazione risarcitoria a carico della P.A. procedente.


dott. Filippo De Luca
Cultore della materia in diritto amministrativo Università di Ferrara
Specializzato nelle professioni legali
Abilitato all'esercizio della professione forense
e-mail: filippodeluca86@gmail.com


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