di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 27224 del 4 Dicembre 2013. Può la realizzazione di una veranda ledere il decoro architettonico di un edificio e, di conseguenza, può essere legittimamente disposta la rimessione in pristino della terrazza? Lasciando da parte ulteriori richieste avanzate dalle parti, ci si concentrerà in questa sede all'esame della sentenza in oggetto al fine di capire quale sia l'orientamento della Cassazione in merito. Le doglianze dei vicini di casa, condomini dello stabile oggetto di modifica, venivano accolte in grado di appello: "la terrazza trasformata (…) in veranda era illegittima perchè non solo era stata costruita senza il consenso degli altri condomini, ma aveva determinato una variazione prospettica per l'intero edificio". Due dunque i motivi per cui tale intervento edilizio è stato ritenuto illegittimo: la mancanza di consenso unanime dei condomini; la modifica estetica che ne è risultata per l'intero edificio. Avverso tale sentenza il soccombente propone ricorso in Cassazione.

Nel merito la CTU disposta aveva posto in evidenza il reale aumento di volume e la variazione prospettica subita dall'edificio in questione. Inoltre, la Cassazione si è più volte pronunciata in merito all'interpretazione dell'espressione "decoro architettonico": deve intendersi "l'estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture che connotano il fabbricato stesso e gli imprimono una determinata, armonica, fisionomia". Si incorre in violazione di tale armonia ogniqualvolta si operi nel senso di modificare l'originario assetto del fabbricato, variando anche soltanto "singoli punti o elementi". La valutazione giudiziale va effettuata comunque caso per caso, rilevando in concreto come gli interventi edilizi posti in essere siano effettivamente in grado di apportare modifiche di rilievo. E, se il giudice del merito, nell'adottare la propria decisione, argomenta chiaramente nelle motivazioni l'iter logico adottato, e se lo stesso risulta pienamente ragionevole, la Cassazione non può certo riesaminare la questione da un punto di vista diverso rispetto al puro controllo di legittimità. Inoltre, la decisione del giudice di secondo grado di disporre la rimessione in pristino dei luoghi interessati risulta pienamente in linea con le disposizioni del regolamento condominiale. In questo senso, non ravvisando vizi di sorta, rigetta il ricorso.


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