di Licia Albertazzi - A seguito della privatizzazione del pubblico impiego, sfociato nella redazione del relativo Testo Unico (d.lgs. 165/2001), salvo alcune ipotesi particolari, la normativa civilistica vigente per i rapporti di lavoro nel settore privato sono applicabili anche al pubblico.
Di conseguenza, la "legge 626" (d.lgs. 626/1994) sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di recepimento di normativa comunitaria, è sicuramente applicabile anche al datore di lavoro pubblico, il quale è tenuto a garantire lo svolgimento dell'attività lavorativa - dunque, nell'orario di lavoro - dei propri dipendenti in condizioni di salvaguardia e sicurezza. Onere del datore di lavoro è anche quello di vigilare circa la concreta attuazione delle misure di sicurezza predisposte, cioè, ad esempio, controllare che i dipendenti indossino adeguate protezioni, seguano le procedure previste in caso di attività pericolose, ecc...
La responsabilità del datore sarà esclusa solo laddove provi che fu il dipendente stesso a comportarsi in modo del tutto imprevedibile, abnorme, provocando di conseguenza l'evento lesivo.