di Luigi Del Giudice - Il rifiuto è punibile di per sé solo, a prescindere dal fatto che l'accertamento alcolemico sia l'unico modo per accertare il tasso alcolemico, e anche quando la presenza di alcol possa accertarsi altrimenti.
La Cassazione, con sentenza 22231 del 27 settembre 2013, riecheggia cosi il principio per cui l'art. 186 del codice della strada, che prevede e sanziona la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, il quale, non sancisce una mera facoltà, ma un vero e proprio obbligo, penalmente sanzionato, a carico del guidatore, consistente nell'obbligo di sottoporsi ai previsti accertamenti, ove disposti dagli organi di polizia stradale, con la conseguenza che il volontario rifiuto di consentirvi può costituire valido elemento di prova indiziaria della sussistenza dello stato di ebbrezza (Cass. n. 6639 del 2002).
Inoltre precisa la Corte, il rifiuto dell'accertamento è illegittimo a prescindere dalla effettività o no dello stato di ebbrezza, rifiuto che nel caso di specie, si era verificato prima della evidenziazione del non funzionamento dell'apparecchiatura.
Pertanto conclude la Cassazione, la impossibilità di eseguire l'accertamento nell'immediatezza della richiesta e del rifiuto non precludeva affatto la possibilità che, ove rifiuto non vi fosse stato, i sanitari potessero procedere ad un diverso accertamento o al medesimo accertamento strumentale in luogo diverso.

Luigi Del Giudice
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