Appuntamento fisso del lunedì con il diritto tributario; la pronuncia è fresca, a mo' di ovetto di gallina del tempo andato; la Collega sottopone all'attenzione dei lettori di Studio Cataldi, in questa terza puntata della rubrica "L'Angolo Tributario" (la seconda è stata pubblicata esattamente una settimana fa), una curiosissima fattispecie di frode fiscale, contestata ad un consulente commercialista; tale sentenza è stata emessa giovedì scorso per la precisione: Cass. Pen., Sez. III, 26 settembre 2013, n. 39873, Pres. Claudia Squassoni, Est. Aldo Fiale, esperto pubblicista; il S.C. anche in questa occasione ha nei propri ranghi il Relatore della famosa sentenza

Berlusconi-Mediaset emessa in estate dalla Sezione Feriale, Dott. Amedeo Franco; curioso che l'altrieri il tycoon di Palazzo Grazioli (ove ora ha portato la residenza in prospettiva servizi sociali per la sua condanna definitiva per frode fiscale), in una sorta di gioco dell'assurdo praticato prima del colpo di scena delle h.18 di sabato del ritiro della delegazione governativa che espone da stamani l'Italia alla tempesta dei mercati, abbia sostenuto di essere stato distolto dal suo giudice naturale, ch'era la Terza Sezione; vi avrebbe trovato proprio il medesimo Relatore assegnatogli dalla Sezione Feriale.

Ad un certo punto della sentenza

della Suprema Corte si parla di "atti irripetibili" compiuti dalla polizia giudiziaria: tranquilli, nessuna sconcezza o scabrosità; all'interno della decisione rinverrete il chiarimento dell'arcano (mi rivolgo, celiando, ai profani del processo penale, ovviamente).

Apriamo, dunque, questa terza finestra informativa sul diritto tributario: imposte e tasse permeano il nostro quotidiana, ma se ne discetta davvero poco sui portali giuridici; noi a Studio Cataldi vogliamo sopperire a questa lacuna della pubblicistica online discutendo con i lettori di casi pratici, utilizzando sempre un approccio semplice, piano e lineare, a tutti comprensibile, anche a colui che, una volta ricevuta una cartella, vuole cominciare ad orientarsi prima di scegliersi un difensore tecnico. L'avv. Ilaria Corridoni, master tributario, ci dà un piccolo aiuto dandoci appuntamento al lunedì venturo.

L'Angolo Tributario di Ilaria Corridoni - Il Supremo Collegio di Piazza Cavour è chiamato a giudicare il ricorso avanzato avverso la pronuncia del 7 maggio 2012 della Corte di Appello di Milano che ha confermato la decisione del Tribunale meneghino, affermando la responsabilità penale di un commercialista in ordine ad alcuni reati, per avere, quale consulente della società (una cooperativa), indicato nelle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte dirette di annualità risalenti agli anni 2004-2006 elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture relative ad operazioni inesistenti.

Il difensore del commercialista ricorre in cassazione lamentando violazione della legge processuale e vizio di motivazione; ha sollevato le seguenti contestazioni: a) inutilizzabilità del verbale di accertamento redatto dalle Fiamme Gialle, che sarebbe stato illegittimamente valutato ai fini probatori, b) illegittima valutazione delle dichiarazioni rese a verbale dal responsabile dell'amministrazione e contabilità della Società, in quanto gli sarebbe stato attribuito illegittimamente carattere di accertamento amministrativo, c) violazione dell'art. 195 c.p.p. per avere i giudici milanesi del merito illegittimamente valutato le predette dichiarazioni il cui contenuto era stato riferito in sede dibattimentale dal maresciallo verbalizzante in mancanza dell'audizione della persona medesima.

In particolare, si scopre dalla motivazione della decisione che costui ebbe a dichiarare che l'imputato aveva dato disposizioni per la sostituzione delle fatture, che i verbalizzanti avevano già potuto esaminare e delle quali avevano già tratto fotocopie in occasione di una verifica.
Il ricorrente ha anche sostenuto la mancanza del dolo.
La Cassazione Penale ha rigettato il ricorso per i seguenti motivi. "la pronunzia di responsabilità penale dell'imputato si fonda, oltre che sulle dichiarazioni rese al dibattimento dal maresciallo, anche sulla documentazione legittimamente acquisita in sede di verifica fiscale.

Legittima è l'utilizzazione degli 'atti irripetibili' compiuti dalla polizia giudiziaria, nel cui novero rientrano quelli mediante i quali la P.G. prende diretta cognizione di fatti, situazioni o comportamenti umani dotati di una qualsivoglia rilevanza penale e suscettibili di modificazione: ciò si riferisce, nella fattispecie in esame, all'acquisizione delle dichiarazioni fiscali e delle fatture confluite nelle stesse, nonché alle attività attraverso le quali è stata constatata la insussistenza di una qualsiasi organizzazione aziendale delle società che formalmente avevano avuto rapporti commerciali con la cooperativa".

Sicché, le fatture emesse a favore della società cooperativa non avevano ragion d'essere dal momento che le ditte emittenti erano prive di dipendenti, magazzini, capannoni, macchinari, apparecchiature per svolgere l'attività sociale, non conservavano fatture per utenze telefoniche ed energetiche, non avevano alcuna documentazione bancaria riferibile a movimentazioni.

Il ricorso è stato, quindi, rigettato anche sotto il profilo del dolo.

In realtà, il commercialista era perfettamente edotto della natura di tali fatture, oltretutto di importi significativi, ma con attività di fornitura soltanto genericamente descritte.

Addirittura, una delle due società emittente aveva la sede sociale nello studio del commercialista!

Talché, l'attività dolosa, già scontata per un commercialista appena avveduto, per il Supremo Collegio degli Ermellini è esaurientemente delineata.

Riconosciute circostanze attenuanti generiche ed unificati i reati suddetti dal vincolo della continuazione, viene confermata, in conclusione, la condanna del commercialista alla pena principale complessiva di anni uno, mesi sei di reclusione ed alle pene accessorie di legge, con concessione del beneficio della sospensione condizionale.

L'Autrice del contributo è avvocato tributarista del Foro di Macerata, patrocinante in Cassazione

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