"Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 626 del 1994, vigente all'epoca dei fatti (recepito peraltro nel T.U. 81 del 2008), il datore di lavoro deve garantire il suo dipendente dai rischi di infortuni connessi alla attività da svolgere e, quindi, garantire la sicurezza dei luogo di lavoro." Ricordando tale principio di diritto la Corte di Cassazione, con sentenza n. 39491 del 24 settembre 2013, ha affermato tuttavia che è da ritenersi non responsabile il datore di lavoro per l'infortunio del dipendente durante lo svolgimento delle proprie mansioni a seguito di manomissioni sul luogo di svolgimento della prestazione. Nel caso di specie all'imputato
era stato addebitato che, in qualità di titolare della società che aveva in appalto i lavori di nettezza urbana e di pulizia dell'area mercatale nonché di datore di lavoro della vittima, "consentiva che il dipendente lavorasse in prossimità di un cancello in ferro del piazzale del mercato, cancello privo del perno di fermo di fine corsa e, quindi, non in una situazione dì sicurezza; sicché il lavoratore, mentre spostava una delle ante scorrevoli per effettuare le pulizie, determinava la fuoriuscita di detta anta dal binarlo che lo travolgeva riportando gravi lesioni con compromissione della colonna vertebrale". La Suprema Corte, non condividendo le considerazioni svolte dal giudice di merito - che affermava la responsabilità dell'imputato in quanto questi avrebbe dovuto controllare l'efficienza degli impianti con cui i suoi lavoratori venivano a contatto; in particolare il vizio del cancello esisteva ed era percepibile il rischio di ribaltamento, quindi la omissione del controllo non aveva consentito di evitare l'evento - precisa che "il cancello in origine non presentava alcun vizio costruttivo, tanto vero che il suo installatore è stato prosciolto. Pertanto la sua anomalia è stata frutto di una manomissione che, dalle sentenze di merito, non risulta poter essere datata.
Deriva da ciò che, l'asserita rilevabilità ictu acuti dell'anomalia, non trova alcun riscontro nelle argomentazioni svolte nelle sentenze di merito, a fronte della impossibilità di stabilire l'epoca in cui la manomissione si è verificata. Inoltre, il rischio connesso al mal funzionamento del cancello, non può essere definito quale "rischio specifico" della attività tenuto conto che sono "rischi specifici" solo quelli riguardo ai quali sono dettate precauzioni e regole richiedenti una specifica competenza tecnica settoriale, generalmente mancante in chi opera in settori diversi." Pertanto - proseguono i giudici di legittimità - tale rischio era proprio degli addetti alla manutenzione ed alla custodia del mercato, ma non certo dell'appaltatore del servizi di nettezza urbana. Consegue da ciò che il datore di lavoro non poteva ritenersi onerato dì un quotidiano controllo della funzionalità della barriera, controllo che peraltro, in un'impresa di medie dimensioni, grava sul preposto operante "sul campo" e non sull'Imprenditore
a cui carico non possono esser posti oneri di prevenzione di rischi non specifici della sua attività, occulti e solo occasionalmente manifestatisi.

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