Avv. Concetta Spatola - CASSAZIONE CIVILE SEZ. LAVORO 14017 DEL 4 GIUGNO 2013

Gli Ermellini continuano ad occuparsi di danno esistenziale, ponendo un nuovo tassello nella enorme ragnatela di giurisprudenza in ordine alla sua configurabilità negli articoli codicistici in materia di risarcimento del danno.

Il caso riguarda un dipendente di una società soggetto a diverse sanzioni disciplinari ed in ultimo al licenziamento per giusta casa per motivazioni, ritenute dai Giudici dell'Appello infondate per mancanza di elementi probatori ed illegittimi. La Corte d'Appello conferma il risarcimento del danno per l'illegittimo licenziamento, ma esclude la possibilità di liquidare una ulteriore somma, in via autonoma, per il danno esistenziale, ritenendo tale fattispecie già assorbita dalla somma riconosciuta a titolo di risarcimento non patrimoniale.

La Suprema Corte conferma la sentenza di 2° grado, rigettando sia il ricorso principale che quello incidentale.

In particolare, in riferimento alla liquidazione del danno esistenziale

, la Corte di Cassazione, chiarisce che, nel caso di specie la Corte di Appello non ha inteso negare l'esistenza del danno esistenziale, sempre risarcibile alla stregua del disposto del 2043 c.c., in riferimento alla violazione dei diritti della persona anche nei casi in cui la condotta offensiva non costituisce reato, ma lo ha inteso includere nel danno biologico applicando un criterio liquidativo complessivo che risulta aver tenuto conto anche dei criteri soggettivi.

Questa sentenza conferma un orientamento giurisprudenziale che negli anni si è ormai consolidato. Sappiamo che la risarcibilità del cd. Danno non patrimoniale è sempre stato, in passato, inquadrato nell'ambito di applicazione del 2059c.c., configurandosi quale mero risarcimento della "sofferenza" derivante dalla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, scaturente da una condotta "illecita". In effetti abbiamo seguito la ventennale giurisprudenza in materia e sappiamo che oggi si assiste sempre più al riconoscimento del danno non patrimoniale slegato dalla illiceità della condotta.

Ciò fa sì che lo stesso possa essere inquadrato nell'ambito di applicazione del 2043, con tutte le ovvie conseguenze in ordine all'onere probatorio. Il danno esistenziale difatti dovrà essere dimostrato, non solo in ordine all'elemento oggettivo (condotta, evento, nesso eziologico), ma anche in ordine a quello soggettivo, perché non è una semplice sofferenza valutabile in re ipsa in ordine al patito. Essa deve essere valutata in ordine alla consistenza e legata indissolubilmente alla condotta subìta.

E' sottinteso che i Giudici di Merito, disponendo di tutta l'attività probatoria istruita in corso di causa possono, e ce lo conferma la Corte, valutare il danno biologico ed il danno esistenziale quantificandone l'entità del risarcimento anche con un sistema liquidativo complessivo e globale che in uno quantifichi sia il danno biologico sia quello esistenziale tenendo conto di tutti gli elementi di prova assunti nel corso del giudizio.
avv. Concetta Spatola
Via Madre Serafina n.35
Capri
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