Il 20 aprile 2013 è entrato in vigore il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusion

di Gerolamo Taras - Il 20 aprile 2013 è entrato in vigore il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Con la circolare n. 2/2013 del 19 luglio 2013 avente ad oggetto: d.lgs. n. 33 del 2013 - attuazione della trasparenza il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Gianpiero D'Alia, ricorda alle Amministrazioni Pubbliche che "l'obiettivo perseguito con l'approvazione del decreto è quello di rafforzare lo strumento della trasparenza, che rappresenta una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione, e riordinare in un unico corpo normativo le numerose disposizioni vigenti in materia di obblighi di trasparenza e pubblicità a carico delle pubbliche amministrazioni, standardizzando le modalità attuative della pubblicazione, che avviene attraverso il sito istituzionale. L'attuazione della trasparenza rappresenta inoltre un'opportunità per i dirigenti e i funzionari pubblici in quanto consente di evidenziare il corretto agire amministrativo alimentando per tal via la fiducia dei cittadini nell'amministrazione".

Di seguito fa presente che "gli obblighi di pubblicazione sono rafforzati da un articolato sistema sanzionatorio che riguarda le persone fisiche inadempienti, gli enti e gli altri organismi destinatari e, in taluni casi, colpisce l'atto da pubblicare stabilendone l'inefficacia".

Prima di passare all'esame della circolare - nell'aspetto che qui più ci interessa e, cioè, il diritto di accesso civico - non possiamo evitare di esprimere meraviglia per come, ancora oggi, a distanza di quasi quattro mesi dall' entrata in vigore del decreto legislativo 33/2013, si senta il bisogno di ricordare, ai destinatari della norma, tempi di applicazione, contenuti e sanzioni. Quasi a voler prevenire i soliti ragionamenti dilatori "Tanto con tutti gli abusi e compromessi che ci sono stati a metterci rimedio c'è sempre tempo" " un giorno in più o un giorno in meno"… Dimenticando che l' illegalità spesso si riscontra proprio in quel giorno in più o in meno.

Onestamente, ho trovato il dettato delle disposizioni molto semplice e chiaro, da tutti i punti di vista. Fatto sta che l' intervento del Ministro, facendo seguito a quello di Civit e, sicuramente, a quelli impartiti dai Vertici delle varie Amministrazioni, fino,via via scendendo, alle direttive di dettaglio date dai responsabili di struttura, fa seriamente pensare che molte di quelle norme siano rimaste tuttora inattuate. Il paragone con le grida di manzoniana memoria, anche se scontato, rimane pur sempre attuale. E' del primo agosto un ulteriore intervento di Civit disposto con delibera n.71/2013.

Il succedersi delle disposizioni, l' ampliamento delle sanzioni in un sistema di generale percezione di giustificabilità e accomodamento delle inadempienze (direi quasi di complicità, a seconda dei casi, tra responsabili della trasparenza e dirigenza, specialmente quando le due figure non coincidono) non favorisce l' osservanza delle regole ne aumenta l'autorevolezza del legislatore.

Il sistema di controlli sull' attività della Pubblica Amministrazione, introdotto con il decreto legislativo n. 33/2013, astrattamente, fa compiere un salto di qualità al rapporto cittadino pubblica amministrazione, trasformando in diritto l'interesse di quest' ultimo a conoscere tutte le informazioni sui procedimenti, sia come singolo sia come partecipe di organizzazioni sociali e, soprattutto, come elettore. Per una valutazione sia politica sia di legittimità dell' Azione Amministrativa.

C' è da augurarsi che le nuove norme non rimangano lettera morta, per l'inevitabile muro che opporranno gli Enti - sia ritardandone l' entrata in vigore, sia tirando a campare nell' attesa (lunga) che siano i giudici a decretarne l'applicazione al caso singolo-. D' altra parte è concreto il timore che gli amministrati già, logorati dalle difficoltà di vedere riconosciuto,nei fatti, il diritto di accesso agli atti come regolamentato dalla legge 241/90, non abdichino, in partenza, a consolidare il diritto di avere tutte le notizie che riterranno utili per un controllo diretto sul modo di essere della Pubblica Amministrazione.

Stiamo già parlando del diritto di accesso civico. Scrive il Ministro. "I cittadini sono attori fondamentali ai quali il decreto riconosce un ruolo attivo per contribuire al cambiamento organizzativo sotteso a tutta la nuova normativa in materia di prevenzione della corruzione. Con lo strumento dell'accesso civico, disciplinato all'art. 5 del citato d.lgs. n. 33 del 2013 (Art. 5 Accesso civico 1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. 2. La richiesta di accesso civico non e' sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, e' gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa. 3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano gia' pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale) chiunque può vigilare, attraverso il sito web istituzionale, non solo sul corretto adempimento formale degli obblighi di pubblicazione ma soprattutto sulle finalità e le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche da parte delle pubbliche amministrazioni e degli altri enti destinatari delle norme".

"Con l'accesso civico chiunque ha il "potere" di controllare democraticamente la conformità dell'attività dell'amministrazione determinando anche una maggiore responsabilizzazione di coloro che ricoprono ruoli strategici all'interno dell'amministrazione, soprattutto nelle aree più sensibili al rischio corruzione, così come individuate dalla l. n. 190 del 2012".

"E' opportuno precisare che anche le società sono legittimate a segnalare eventuali inadempimenti. Esse possono essere interessate ad una serie di informazioni, diverse da quelle del comune cittadino, ma utili per l'esercizio della propria attività. Si pensi, ad esempio, alla pubblicazione dei tempi medi di pagamento dei fornitori, alla pubblicazione delle autorizzazioni e concessioni, dei procedimenti di gara, degli accordi di accreditamento al S.S.N. delle cliniche private, ecc".

"Con l'introduzione dell'accesso civico, il legislatore ha inteso ampliare i confini tracciati dalla l. n. 241 del 1990 sotto un duplice profilo, delle informazioni che le amministrazioni devono rendere disponibili e dei requisiti in capo al richiedente".

"E' opportuno, comunque, evidenziare che l'accesso civico non sostituisce il diritto di accesso di cui all'art. 22 della legge 241: quest'ultimo, infatti, è uno strumento finalizzato a proteggere interessi giuridici particolari da parte di soggetti che sono portatori di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso" (art. 22, comma 1, lett. b) della l. n. 241 del 1990) e si esercita con la visione o l'estrazione di copia di documenti amministrativi. Diversamente, l'accesso civico non necessita di una particolare legittimazione e riguarda tutte le informazioni e i dati che ai sensi del d.lgs. n. 33 e delle altre disposizioni vigenti le pubbliche amministrazioni devono pubblicare".

"Le richieste di accesso civico devono essere inoltrate al responsabile della trasparenza che, di norma, coincide con il responsabile della prevenzione della corruzione, fermo restando l'obbligo a carico dei dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione di assicurare il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dal decreto". "E' necessario, altresì, prevedere la nomina di un soggetto che sostituisca il "responsabile" inadempiente da individuare secondo le modalità indicate dall'art. 2, comma 9 bis, della l. n. 241 del 1990. Si segnala in proposito che, nel caso di mancata individuazione espressa, opera la previsione legale suppletiva per cui il potere sostitutivo si considera attribuito "al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione".

Abbiamo già parlato diffusamente in news precedenti degli obblighi di pubblicazione del decreto legislativo 33 www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_13520.asp e www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_13971.asp

Ci limitiamo, ora, a segnalare che pur essendo "gli adempimenti attuativi per le regioni e gli enti locali (detentori delle informazioni che più da vicino riguardano gli amministrati, aggiungiamo noi) nonché per gli enti pubblici e i soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, definiti attraverso intese in sede di Conferenza unificata... Tuttavia gli obblighi di trasparenza previsti nel decreto, salvo i casi in cui le disposizioni abbiano previsto specifici termini, divengono efficaci al momento della sua entrata in vigore (20 aprile 2013) … Infatti, il d.lgs. n. 33 già contiene indicazioni di fonte primaria circa le modalità di pubblicazione dei documenti e delle informazioni rilevanti, nonché circa i dati da pubblicare per le varie aree di attività.

Pertanto, ferme restando eventuali previsioni specifiche che potranno essere contenute nella fonte regolamentare, le prescrizioni di trasparenza sono immediatamente precettive secondo quanto previsto nell'allegato A al decreto, il quale costituisce lo schema che va doverosamente seguito per realizzare la pubblicità in senso giuridico e non solo fenomenologico".

Infine il Ministro fornisce i primi dati sul rilevamento dello stato di attuazione del decreto. "Da un monitoraggio a campione effettuato sui comuni più importanti, risulta che circa il 30% degli enti non ha ancora adeguato il proprio sito ed utilizza ancora la sezione "Trasparenza, valutazione e merito". L'altro 70% si è invece adeguato istituendo la sezione "Amministrazione trasparente"; di questa percentuale circa il 30% ha strutturato le sezioni così come indicato nell'Allegato A, adeguando una media di 50 elementi sui 66 previsti. E' da considerare, però, che non tutte le sottosezioni contengono gli elementi oggetto di pubblicazione". Come a dire che … nessuno, nonostante la minaccia di terribili sanzioni, stia proprio tremando.

Circolare n. 2/2013
Gerolamo Taras - dott.ninotaras@gmail.com - Altri articoli di questo autore

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