Sul sito del ministero della Giustizia disponibili i moduli per le procedure di accesso civico semplice e generalizzato

di Lucia Izzo - Il Ministero della Giustizia ha reso disponibili sul proprio sito istituzionale i moduli relativi alle procedure di accesso civico. Si tratta del sistema che consente l'accesso a chiunque a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse legittimo.


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Accesso civico semplice: come fare

Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 1, del d.lgs 33/2013, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web istituzionale documenti, informazioni o dati nei casi previsti dalle norme. Ove tale pubblicazione sia stata omessa, chiunque potrà richiedere l'accesso a tali informazioni attraverso la procedura di accesso civico che, in tal caso, viene definita "semplice".

La richiesta al Ministero della Giustizia per ottenere l'accesso civico semplice dovrà essere presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza utilizzando apposito modulo (qui sotto allegato) che andrà compilato in ogni sua parte.

Oltre ai suoi dati personali, l'istante dovrà specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria o del quale sia avvenuta una pubblicazione parziale e, nel caso ne sia a conoscenza, indicare la norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto. Ancora, l'interessato dovrà precisare l'indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro all'istanza.

Il modulo andrà poi inoltrato tramite posta elettronica ordinaria all'indirizzo email: responsabileprevenzionecorruzionetrasparenza@giustizia.it

Accesso civico generalizzato: come fare

L'accesso civico c.d. generalizzato, invece, è previsto dal secondo comma dell'articolo 5 del d.lgs 33/2013 (come modificato dal d.lgs. 97/2016) e consente a chiunque ne abbia diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti che non dovranno esserne compromessi


L'Accesso civico generalizzato è stato istituito dal c.d. FOIA (Freedom of Information Act), introdotto dal menzionato d.lgs. 97/2016, con cui l'ordinamento italiano ha riconosciuto la libertà di accedere alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni come diritto fondamentale. Il principio che guida l'intera normativa è la tutela preferenziale dell'interesse conoscitivo di tutti i soggetti della società civile.


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Questo tipo di accesso va distinto da quello semplice che, invece, rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni che rientrano negli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge. Quello generalizzato, invece, si estende a tutti i dati e i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni.


Unici limiti che incontra tale diritto d'accesso sono, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all'art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall'altra, il rispetto delle specifiche esclusioni di cui all'art. 5 bis, comma 3 (deliberazione A.N.A.C. n. 1309 del 2016).


Ancora, questo va distinto anche dalla disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi ex artt. 22 e ss. legge n. 241/1990: quest'ultima ha come finalità quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà (partecipative e/o oppositive e difensive) loro attribuite dall'ordinamento a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari.

La finalità dell'accesso civico generalizzato, invece, è quella "di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico".

Accesso civico generalizzato Ministero della Giustizia: come presentare l'istanza?

La richiesta di accesso generalizzato a dati, documenti od informazioni detenute da un ufficio dell'amministrazione centrale del Ministero della Giustizia potrà essere presentata all'Ufficio del Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, utilizzando il modulo standard oppure quello per il riesame (qui sotto allegati)

Tali moduli potranno essere inoltrati all'Amministrazione attraverso una delle seguenti modalità:

- via posta ordinaria all'indirizzo "Ministero della giustizia Ufficio del Capo del dipartimento per gli affari di giustizia, via Arenula 70 - 00186 Roma";

- via posta elettronica ordinaria all'indirizzo email: accesso.civico.dag@giustizia.it;

- via posta elettronica certificata all'indirizzo email: prot.dag@giustiziacert.it.

La richiesta trasmessa a mezzo posta elettronica sarà considerata valida:

- se sottoscritta e presentata unitamente alla copia del documento d'identità;

- se trasmessa dall'istante mediante la propria casella di posta elettronica certificata;

- se sottoscritta mediante la firma digitale;

- se l'istante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o attraverso la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi.


Dalla data di presentazione della richiesta l'Amministrazione avrà 30 giorni di tempo per provvedere sulla stessa. Le modalità di svolgimento dell'istruttoria e gli adempimenti a cui sarà tenuto l'Ufficio del Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, nonché ulteriori precisazioni riguardanti la richiesta di accesso generalizzato (ad esempio ove questa sia inoltrata all'Amministrazione periferica), sono precisate nelle linee guida messe a disposizione dal Ministero (sotto allegate).

Ministero della Giustizia - Linee Guida Accesso Generalizzato
Ministero della Giustizia - Modulo Accesso Civico Semplice
Ministero della Giustizia - Modulo Accesso CIvico Generalizzato
Ministero della Giustizia - Linee Guida Accesso Civico Generalizzato

Foto: 123rf.com
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