di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione sesta, ordinanza n. 17990 del 24 Luglio 2013. Nel caso di specie un genitore promuove ricorso in Cassazione avverso sentenza della Corte d'appello, la quale a sua volta confermava l'ordinanza emessa dal tribunale dei minorenni contemplante l'affidamento esclusivo della figlia a favore della madre. 

Ricorda la Suprema Corte come "l'affidamento esclusivo ex articolo 155 bis Cc (applicabile anche ai procedimenti ex articolo 317 bis Cc) può essere disposto solo quando l'affidamento a entrambi i genitori risulti pregiudizievole per il minore". Tale circostanza è stata integrata ed i giudici di primo e secondo grado hanno correttamente applicato il disposto normativo.

Il ricorso viene rigettato a mezzo ordinanza per manifesta infondatezza; il ricorrente nelle proprie doglianze si è limitato a censurare la decisione d'appello contestando elementi non valutabili nel merito, non riscontrando la Suprema Corte difetto di motivazione né irragionevolezza nel procedimento logico del giudice del merito. Del pari priva di fondamento è la doglianza relativa ai criteri di calcolo utilizzati al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento che il padre ricorrente è stato condannato a versare a favore della figlia (nella specie, 300 euro mensili) avendo il giudice d'appello correttamente valutato la dichiarazione dei redditi come elemento indiziario. Generiche le censure del ricorrente: la Cassazione conferma la decisione d'appello.

 

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