La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Sent. n. 12516/03) ha affermato che l'art. 2932 Cod. Civ. (Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto) trova applicazione solo laddove la fonte dell'obbligo consenta di determinare tutti gli elementi del contratto, anche nei dettagli, in modo che sia possibile iniziarne l'esecuzione senza che le parti debbano esprimere ulteriori dichiarazioni dirette a precisarne l'oggetto o il contenuto. Tra questi elementi essenziali, precisa la Corte, sono comprese soprattutto le mansioni. Ne consegue che, mancando tale specificazione, in caso di inadempimento dell'obbligo del datore di lavoro, il lavoratore non può esperire il rimedio dell'esecuzione in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c., ma ha soltanto diritto all'integrale risarcimento dei danni, ossia al ristoro delle utilità perdute per tutto il periodo del protrarsi di detto inadempimento.
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