Il bozzetto pubblicitario, se è dotato di un connotato creativo, è da intendersi come un'opera proteggibile ai sensi della legge sul diritto d'autore (L. n. 633/41)
Lo ha affermato la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione con sentenza n. 16919/03, precisando il bozzetto pubblicitario, ai fini di una eventuale proteggibilità, deve essere tenuto distinto dall'attività di pubblicità genericamente intesa e comportante una serie di atti astrattamente idonei a produrre opere dell'ingegno.
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