di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 13239 del 28 Maggio 2013. Tra le giuste cause di licenziamento ex art. 2119 cod. civ. si annovera anche la perdita del titolo necessario allo svolgimento di una determinata mansione. E' ciò che ha statuito la Suprema Corte nella sentenza in oggetto, confermando la legittimità del recesso del datore di lavoro nei confronti della dipendente, una massokinesiterapista che, a seguito dell'introduzione della riforma delle professioni sanitarie, non risulta più dotata dei requisiti di legge. La sopravvenuta mancanza dell'attestato di frequenza del corso triennale richiesto dalle nuove norme costituisce inoltre inadempimento parziale ai sensi dell'art. 1464 cod. civ., integrando altresì giusto motivo di recesso contrattuale per il datore, parte non interessata a ricevere un adempimento solo parziale.

Al fine di stabilire la possibilità di recesso ex art. 1464 cod. civ. occorre "stabilire di volta in volta se vi sono elementi in grado di rendere oggettivamente prevedibile la cessazione dell'impossibilità ed il tempo occorrente" per ricollocare la risorsa priva dei rispettivi requisiti; "potendo, in tale contesto, le ragioni organizzative dell'impresa giustificare l'interesse alla risoluzione del rapporto di lavoro anche in caso di assenza prevedibilmente di breve durata, come, al contrario, escluderne l'interesse in caso di assenza prevedibilmente prolungata, ma pur sempre entro i confini della ragionevolezza". Le ragioni organizzative aziendali sono dunque interesse essenziale meritevole di tutela e, se adeguatamente motivate, prevalgono sull'interesse del lavoratore "irregolare" al mantenimento dell'impiego.

Inoltre, non essendo stata la ricorrente in grado di provare di detenere i requisiti per poter espletare altre funzioni all'interno dell'azienda, la Cassazione avalla così la decisione del giudice di merito, respingendo il ricorso e confermando il licenziamento.

 

 

 

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