Sentenza n. 21128 del 05.11.2012.
Avv. Riccardo Carlone - www.studiocarlone.it - Calcolo del danno biologico. Contrasto tra l'orientamento della Cassazione Civile ed il Tribunale di Roma sull'applicabilità delle cd. "tabelle milanesi" Cass. Civ. sez. III sent. n. 12408 del 07.06.2011, Cass. Civ. VI^ Sez. ordinanza n. 134 del 04.01.2013, sentenza del Tribunale di Roma, XIII^ Sezione, Sentenza n. 21128 del 05.11.2012.

Il tema affrontato è quello da anni ampiamente dibattuto del criterio di calcolo del danno biologico in tema di risarcimento danni.

Lo spunto per affrontare la questione è dato sia dal recente, seppur già noto, orientamento espresso dal Tribunale di Roma, che si discosta dalla pronunciata applicabilità delle cd. "Tabelle Milanesi" sull'intero territorio nazionale statuita dalla S.C. con la sentenza n. 12408 del 07.06.2011, che da una sentenza pronunciata, in applicazione di tale diversa interpretazione, dalla XIII^ Sezione del Tribunale romano che, in parte motiva, riporta pressoché fedelmente l'argomentazione portata da quel Foro a fondamento del proprio convincimento.

La XIII^ Sezione del Tribunale di Roma, infatti, in sede di stesura della sentenza n. 21128 del 05.11.2012, ha aderito alla critica avanzata dal Tribunale di Roma a quanto statuito dalla nota sentenza Cass. Civ. sez. III sent. n. 12408 del 07.06.2011, che dispone il richiamo delle cd. "Tabelle Milanesi", redatte uniformemente ed annualmente dal Tribunale Ordinario di Milano in tema di "Danno permanente da lesioni alla integrità psico-fisica: valori medi di liquidazione e percentuali massime di personalizzazione" sentenza che recita come "..i criteri di liquidazione del danno alla persona adottati da tale ultimo Foro costituiscono d'ora innanzi, per la Giurisprudenza della predetta Corte, il valore da ritenere "equo" cioè in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità.."

Il Tribunale di Roma, sul punto, trae fondamento, per la propria diversa analisi, da presupposti di per sé condivisibili quando ritiene " …. necessario che le tabelle abbiano un aggiornamento annuale in relazione agli indici Istat di inflazione dal momento che altrimenti il valore individuato dovrebbe comunque essere rivalutato al momento della decisione trattandosi di un credito di valore che diviene liquido solo al momento della decisione" (aggiornamento, tra l'altro, garantito anche dalle Tabelle Milanesi. Vedasi Osservatorio Giustizia di Milano, nota 20.03.2013, con la quale aggiorna i criteri di riferimento con riguardo all'aumento del costo dela vita sulla base degli idici ISTAT nel periodo gennaio 2011 - gennaio 2013, con conseguente incremento del 5,6535% rispetto ai parametri precedentemente in vigore).

Per poi disattendere, però, pressoché integralmente gli insegnamenti che derivano dalle cd. sentenze di "San Martino" pronunciate dalle SS.UU. della Corte di Cassazione il 11.11.2008, di fatto reintroducendo la dicotomia danno biologico/danno morale che le SS.UU. della S.C. hanno inteso superare con le pronunce in parola.

Pur coniando le nuove locuzioni "evento biologico e valutazione di sua incidenza" e "personalizzazione e quantificazione del danno non patrimoniale"; il tutto, a dire del Giudice romano, nell'intenzione di garantire il rispetto dei "parametri diretti ad assicurare un corretto esercizio del potere equitativo di determinazione del danno" a giustificazione della conseguente distanza assunta non solo al criterio coniato dalle "Tabelle Milanesi" ma, soprattutto, all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nella citata decisione n. 12408/2011.

Rimane, però, difficile accogliere il "passo indietro" operato dal Tribunale di Roma che sembra non far altro, come già sottolineato, che mantenere in vita un criterio di quantificazione che le SS.UU. hanno ritenuto non solo superato, ma addirittura privo di un fondamento logico - giuridico, quando affermano che il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica costituisce una categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie.

Diversamente, in ossequio ai principi da esso argomentati e delle conclusioni che ne trae, è invece accoglibile il diverso - così disatteso - orientamento espresso dal Foro milanese ed, in particolar modo, dalla "Nota esplicativa redatta dall'Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano" del 12.04.2011.

Infatti è ivi sottolineato come, al pari di quanto la critica del Tribunale di Roma sembra voler riesumare, anche le tabelle milanesi utilizzate prima delle sentenze di "San Martino" pronunciate dalle SS.UU. della Corte di Cassazione il 11.11.2008 individuavano valori "standard" di liquidazione del c.d. danno biologico, parametrati alla gravità della lesione alla integrità psico-fisica ed alla età del danneggiato, prevedendo poi la liquidazione del c.d. "danno morale" in misura variabile tra 1/4 e 1/2 dell'importo liquidato a titolo di danno biologico nonché anche, in alcuni specifici casi, la c.d. "personalizzazione del danno biologico", con aumento fino al 30% dei valori "standard", in riferimento a particolari condizioni soggettive del danneggiato.

A seguito del nuovo indirizzo Giurisprudenziale però, ed al fine di non disattenderne l'insegnamento, è ivi rammentato come sia sorta l'esigenza di una liquidazione unitaria del "danno non patrimoniale biologico" e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, così constatando l'inadeguatezza dei valori monetari fino a quel momento utilizzati nella liquidazione del c.d. danno biologico a risarcire gli altri profili di danno non patrimoniale.

Con le nuove tabelle milanesi - che ben potremo, in ragione della pronuncia n. 12408 del 07.06.2011 e della sua portata innovativa e logica, considerare da applicarsi a livello nazionale in ogni caso di computo del "danno non patrimoniale biologico", indipendentemente dal Foro adìto e, soprattutto, in contrasto con quanto affermato nella sentenza del Tribunale di Roma - si determina, quindi, la liquidazione congiunta: del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale", nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, sia del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore" e "sofferenza soggettiva", in via di presunzione.

In definitiva si codifica la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato calcolati a titolo di: danno biologico "standard"; personalizzazione, per particolari condizioni soggettive, del danno biologico e danno morale.

Per individuare i valori monetari di tale liquidazione congiunta le tabelle milanesi sono composte:

- da una tabella di valori monetari "medi", corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini "standardizzabili" in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomofunzionali, sia a quelli relazionali e connessi alla sofferenza soggettiva patita dal danneggiato);

- da percentuali di aumento di tali valori "medi" da utilizzarsi - onde consentire una adeguata "personalizzazione" complessiva della liquidazione - laddove il caso concreto presenti peculiarità da allegare e provare (anche in via presuntiva), in particolare in riferimento ad aspetti anatomo-funzionali e relazionali, di sofferenza soggettiva etc., ferma restando, ovviamente, la possibilità che il Giudice moduli la liquidazione oltre i valori massimi in relazione a fattispecie del tutto eccezionali.

Ne consegue come sussista sempre il valore del c.d. "punto" percentuale (così come rivalutato nello schema approvato nel 2011 ed aggiornato nel marzo 2013) aumentato, in riferimento all'inserimento nel valore di liquidazione "medio" anche della componente di danno non patrimoniale relativa alla "sofferenza soggettiva" di una percentuale ponderata (dall'1 al 9% di invalidità l'aumento è del 25% fisso, dal 10 al 34 % di invalidità l'aumento è progressivo per punto dal 26% al 50%, dal 35 al 100% di invalidità l'aumento torna ad essere fisso al 50%), così tenendo conto del fatto che, a partire dal 10% di invalidità, in concreto le liquidazioni Giurisprudenziali ante sentenza di "San Martino" del 2008 si sono costantemente attestate intorno ai valori più alti della fascia relativa al c.d. danno morale, secondo le tabelle all'epoca in uso, parametrato tra un quarto e la metà del valore di liquidazione del c.d. danno biologico prevedendo, inoltre, percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via di c.d. "personalizzazione".


A seguito del nuovo orientamento Giurisprudenziale, inoltre, le tabelle milanesi prevedono anche una rivisitazione dei valori in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico e morale temporaneo (cd. I.T,A. e I.T.P.), anche in questo caso proponendo un computo congiunto dell'intero danno non patrimoniale "temporaneo" derivante da lesione alla persona.

In particolare, sempre tenuto conto dei precedenti degli Uffici Giudiziari di Milano, queste prevedono per il risarcimento del danno non patrimoniale "temporaneo" complessivo corrispondente a un giorno di invalidità temporanea al 100% una forbice di valori monetari da un minimo di Euro 96,00 ad un massimo di Euro 144,00 (vedasi Osservatorio Giustizia di Milano nota 20.03.2013) onde così consentire l'adeguamento del risarcimento alle caratteristiche del caso concreto.

Ed è proprio questo il passaggio più critico che si vuole sollevare all'invece diverso orientamento del Tribunale di Roma, ripreso dalla XIII^ Sezione con la sentenza n. 21128/12 (che, tra l'altro, in termini di criteri base di calcolo travisa i riferimenti matematici sopra riportati dalle Tabelle Milanesi).

Quest'ultima, infatti, forse conscia della portata fortemente "discrezionale" dell'orientamento adottato - discrezionalità che le già più volte citate sentenza di San Martino hanno voluto sanzionare e prevenire - si spinge nell'auspicare un intervento del Legislatore che, al pari di quanto avvenuto in tema di lesione di lievi entità, introduca una norma che stabilisca il quantum tabellare dei risarcimenti accertati come superiori ai nove punti percentuali.

Norma che - seppur non è questa la sede deputata alla critica degli effetti del D.Lvo n. 209/2005 sul tema - di fatto limita, se non addirittura azzera, il corretto esercizio del potere equitativo di determinazione del danno che invece la critica del Tribunale di Roma intende voler preservare.

Il tutto non certo a voler avvalorare il generico richiamo all'art. 3 della Costituzione che il Giudice romano, senza argomentare il proprio passaggio, ritiene leso dal criterio risarcitorio milanese.

Inoltre, ed anche tale passaggio rimane assolutamente in secondo piano nell'analisi dell'orientamento del Tribunale romano, le Tabelle Milanesi e la nota esplicativa che le accompagna hanno l'innegabile merito di introdurre, per la prima volta, una personalizzazione anche del danno biologico non patrimoniale da inabilità temporanea, permettendo al Giudice, proprio in ossequio al potere equitativo di determinazione del danno di valutare, caso per caso, quanto detta inabilità abbia inciso anche in termini di correlata sofferenza, indipendentemente dal mero matematico riferimento alla percentuale residuale di abilità.

Da quanto sopra consegue come, in ossequio alla funzione nomofilattica riconosciuta alla S.C. e fintanto che il Legislatore non interverrà - si spera con criteri altrettanto attenti alla tutela dei diritti del cittadino - sul tema, non sussistono validi motivi per disattendere l'insegnamento apportato con la sentenza n. 12408/11, considerandosi come lo stesso sia stato anche recentemente confermato dalla VI^ Sezione della Cassazione Civile con l'ordinanza 04.01.2013 n° 134 che dispone come "quando, nella liquidazione del danno biologico, manchino criteri stabiliti dalla legge, il criterio di liquidazione cui i giudici di merito devono attenersi, al fine di garantire l'uniformità di trattamento, è quello predisposto dal Tribunale di Milano, in quanto ampiamente diffuso sul territorio nazionale, salvo circostanze in concreto idonee a giustificarne l'abbandono" con un residuale potere equitativo lasciato al Giudice di merito in ragione della previsione salvo circostanze in concreto idonee a giustificarne l'abbandono non rinvenibile nel caso dibattuto ove il Tribunale di Roma ha basato l'applicazione di diversi criteri non su specifiche e soggettive circostanze rinvenute nella fattispecie esaminata e decisa, ma in riguardo ad argomentazioni volte solo a giustificare il proprio scostamento dall'orientamento della S.C.

Argomentazioni che non possono essere, pertanto, accolte, in quanto ove ciò accadesse si pregiudicherebbe quell'uniformità di trattamento che la S.C. intende tutelare con il proprio orientamento.

Invero, per completezza di analisi, se è pacifico come la scelta delle tabelle milanesi abbia il pregio di consentire un'uniformità di valutazioni in tutta Italia ed una prevedibilità delle somme risarcibili evitando anche il c.d. "forum shopping", va osservato come in altra pronuncia di pari data la III^ Sezione della S.C. abbia espresso un opposto principio - per ora, in verità minoritario e rimasto isolato - ed affermato: "con il settimo motivo, sul danno morale subiettivo, si denuncia violazione di legge per mancata applicazione delle tabelle di Milano per la determinazione del danno. Il motivo è palesemente infondato, rientrando nella assoluta discrezione del Giudice del merito applicare o meno le c.d. "tabelle" in uso (peraltro, in modo non uniforme) presso i singoli distretti di corte di appello distribuiti sul territorio nazionale" (Cass., 07.06.2011, n. 12273).

Se non si tratta di un orientamento superato con la pronuncia (successiva) n. 12408/2011, si è indubbiamente in presenza, quantomeno, di un contrasto interno alla stessa III^ Sezione della Suprema Corte.

Non è escluso, peraltro, che altre sezioni esprimano una diversa convinzione, ragion per cui sarebbe stato più opportuno, su di un tema così rilevante, un intervento delle Sezioni Unite.

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