di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite, sentenza n. 11523 del 14 Maggio 2013. L'istituto dell'interposizione fittizia di persona è prevista a più riprese nel codice civile. Tale fenomeno, nell'ambito della compravendita

, si verifica quando il venditore stipula il contrato con un "falso" acquirente, il quale farà soltanto figurare il proprio nome mentre tutte e tre le parti sono concordi nel far ricadere gli effetti dell'accordo direttamente su un terzo soggetto. Chiaro è qui il collegamento con il contratto simulato

 

Nell'ottica del rispetto dell'instaurarsi del contraddittorio tra le parti, così come prescritto a livello costituzionale all'art. 111, nel caso in oggetto è stata sollevata la questione dell'ammissibilità del terzo, presunto effettivo destinatario dell'efficacia giuridica dell'accordo, ai fini dell'instaurarsi di litisconsorzio necessario. La Corte ha tuttavia affermato che, per poter ammettere l'interessato, occorre che in corso di causa siano prodotte deduzioni ed allegazioni circa la natura simulatoria dell'atto posto in essere.

Deve cioè emergere chiaramente l'interesse del terzo ad aderire all'accordo simulatorio. Se nessun indizio è fornito al riguardo, ma anzi sia allegata l'integrale esecuzione del negozio traslativo dalla parte dell'alienante, la necessità del litisconsorzio deve escludersi.

 

Per poter attivare la garanzia di difesa di cui all'articolo sopra citato occorre dunque che, da una parte, la parte interessata provi il suo effettivo coinvolgimento nell'accordo simulatorio; dall'altra, il giudice deve verificare la sussistenza di tale interesse a contraddire prima di ordinare l'esecuzione di un'attività produttiva, onde evitare un ingiustificato allungamento dei termini processuali.

 


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