Corte di Cassazione - sentenza 9804 del 23 aprile 2013
di Luigi Del Giudice - L'articolo 4 del D.L. 20.6.2002, n. 121, come convertito e modificato dalla L. 1.8.2002, n. 168, consente sia l'impiego di dispositivi che di mezzi tecnici di controllo del traffico, per l'accertamento a distanza di alcune violazioni, tra cui l'eccesso di velocità (art. 142 C.d.S.). Per quanto riguarda le strade di tipo C (strade extraurbane secondarie) e D (strade urbane di scorrimento), spetta al prefetto, con proprio decreto, la determinazione dei tratti in cui è possibile l'attività di controllo remoto del traffico finalizzata all'accertamento delle violazioni per eccesso di velocità, sentiti gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, C.d.S. e su conforme parere degli enti proprietari delle strade.

In merito al decreto prefettizio la Corte di Cassazione con sentenza 9804 del 23 aprile 2013 ha precisato che non è necessario che il provvedimento autorizzativo indichi il senso di marcia cui si riferisce il rilevamento della velocità. Ne deriva pertanto la validità delle rilevazioni di velocità effettuate, nonché delle sanzioni comminate. Ovviamente elemento necessario del provvedimento prefettizio è l' individuazione e l'indicazione del tratto stradale cui si riferisce il controllo della velocità.

LUIGI DEL GIUDICE
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