La strada è considerata extraurbana se fuori dal centro abitato e con unica carreggiata e almeno una corsia per senso di marcia e banchine

di Lucia Izzo - È il prefetto che autorizza l'istallazione di dispositivi per il controllo dei limiti di velocità fissi posizionati fuori dai centri abitati. Correttamente la strada è qualificata come extraurbana se si trova fuori dal centro abitato, indipendentemente dalle dimensioni. 


Lo ha chiarito il Tar Piemonte, nella sentenza n. 1691/2015 (qui sotto allegata).

Il ricorrente aveva impugnato il decreto del Prefetto di Torino, nella parte in cui, ai sensi dell'art. 4 L. 168/02, aveva autorizzato gli organi di polizia stradale ad"impiegare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento stabilite dagli articoli 142 e 148 del Codice della strada su una strada comunale.


Avendo ricevuto una sanzione per la violazione dei limiti di velocità, su quel tratto di strada, il ricorrente ha proposto ricorso avanti al Giudice di Pace nonché, unitamente ad altri cittadini, un esposto alla Prefettura denunciando l'illegittimità del decreto che colloca l'autovelox sulla suddetta strada, erroneamente classificata come strada extraurbana.

Tuttavia, anche a seguito di una revisione generale, il Prefetto, con il decreto impugnato, classificava nuovamente la strada come extraurbana, autorizzando l'installazione del dispositivo per il rilevamento a distanza sulla suddetta strada.


La questione centrale, precisano i giudici, attiene alla natura della strada, cioè se sia stata correttamente classificata come strada extraurbana secondaria, ovvero se si tratti di una strada extraurbana locale, per cui il Prefetto non avrebbe avuto alcun potere di autorizzare l'attività di rilevamento a distanza.


Secondo la tesi di parte ricorrente la strada non può classificarsi come strada extraurbana neppure secondaria, poiché il Codice della Strada richiede per le strade extraurbane secondarie che siano "ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine". Parte attrice sostiene che la strada di cui è causa, invece, è priva di corsie e di banchine e non presenta le dimensioni richieste.


Ciononostante, la tesi del ricorrente non può essere condivisa.

La qualificazione della strada come extraurbana è stata effettuata sulla base dell'art 2 del Codice della Strada, che distingue le strade all'interno dei centri abitati e le strade che si sviluppano fuori da questi. Tra questi vengono distinte le autostrade, le strade secondarie urbane ed extraurbane secondarie, cioè quelle "ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine".


La strada in esame è fuori dal centro abitato, e quindi correttamente classificata come extraurbana, dotata di due corsie, priva di uno spartitraffico centrale, ma le banchine sono esistenti, essendovi su entrambi i lati uno spazio tra la linea di margine e il ciglio erboso.

Tar Piemonte, sent. n. 1691/2015

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