La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7985 del 2 aprile 2013, ha affermato che il mobbing presuppone l'esistenza, e, quindi, l'allegazione di una serie di atti vessatori teologicamente collegati al fine dell'emarginazione del soggetto passivo. Sulla base di tale principio la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto da un dipendente comunale avente ad oggetto la declaratoria dell'illegittimità della revoca dell'incarico di responsabile dì sezione con conseguente sua reintegrazione nel posto precedentemente occupato e condanna di controparte al risarcimento dei danni. In particolare i giudici di legittimità, confermando la sentenza
del giudice d'appello, hanno affermato che "non vi è contraddittorietà della motivazione in quanto il ricorrente non tiene conto che secondo la Corte del merito il mobbing presuppone l'esistenza, e, quindi, l'allegazione di una serie di atti vessatori teologicamente collegati al fine dell'emarginazione del soggetto passivo.

E proprio con riferimento a tale ricostruzione del mobbing ritiene che manca nel ricorso di primo grado qualsiasi allegazione di tal genere e che, pertanto, la relativa domanda - rectius causa petendi - è nuova.

In altri termini per la Corte del merito non è sufficiente la prospettazione di un mero "svuotamento delle mansioni", occorrendo, ai fini della deduzione del mobbing, anche l'allegazione di una preordinazione finalizzata all'emarginazione del dipendente." In merito poi alla richiesta del dipendente di riconoscere la violazione dell'art. 437, secondo comma cpc, la Corte di Cassazione precisa che "oltre alla considerazione che il petitum - rappresentato nella specie dalla richiesta di un ordine di cessazione della condotta mobizzante - è del tutto nuovo come sottolineato dalla Corte del merito, vi è il rilievo che trattandosi d'interpretazione della domanda che implica un accertamento di fatto, il ricorrente per correttamente investire questa Corte della questione di cui trattasi avrebbe dovuto denunciare l'erronea interpretazione della domanda e non la sola violazione dell'art. 437, secondo, comma cpc.".


Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: