Così ha sancito la Suprema Corte, nel caso specifico, una controversia sulla esecuzione di un contratto di compravendita aziendale, con attività di autorimessa, lavaggio ed officina meccanica.
In tal senso, le ipotesi previste dai rispettivi artt. 1490 e 1497 codice civile differiscono giuridicamente, perché il primo vizio attiene alle imperfezioni del procedimento di produzione, fabbricazione e formazione della cosa venduta, rendendola inidonea e comunque non adatta alla causa giuridica preposta, cioè all'uso per il quale era destinata, determinandone un'apprezzabile diminuzione di valore, mentre il secondo vizio (la mancanza delle qualità promesse o essenziali), implica che la cosa venduta debba considerarsi naturalmente e strutturalmente come appartenente ad un tipo diverso ovvero a una specie diversa da quelli dedotti in contratto nella comune intenzione delle parti, secondo la funzione economico e sociale del negozio giuridico.
Autore: Shanna
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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SENTENZA 8 marzo 2013,
n.5845
Fatto
La controversia verte sull’esecuzione di una
compravendita di azienda di autorimessa, lavaggio e officina, intervenuta il 28
novembre 1990 tra la Primo Gruppo di Minutoli & C. s.a.s., venditrice, e il
signor F..P. , acquirente. Questi si oppose al decreto ingiuntivo emesso dal
Presidente del Tribunale di Genova, a favore della società venditrice, per il
pagamento del saldo di L. 30.000.000, allegando che: – la società aveva
dichiarato di essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione; – il
giorno 1 dicembre 1990 essa, avendo comunicato alla locatrice l’intervenuta
cessione, aveva preteso il pagamento della cauzione versata alla società 5
Maggio s.r.l. proprietaria dei locali, maggiorata degli interessi convenzionali;
– la società non a-veva tuttavia pagato il canone riguardante il periodo 1 marzo
– 15 ottobre 1990, e la proprietaria aveva incamerato la cauzione, chiedendone
al cessionario la reintegrazione; – l’azienda non aveva avviamento commerciale,
per essere rimasta chiusa tra marzo e ottobre di quell’anno, circostanza
dolosamente sottaciuta dalla venditrice. L’attore chiese in via riconvenzionale
la riduzione del prezzo e la riduzione della corrispondente parte del prezzo già
pagato.
2. Il Tribunale respinse l’opposizione al decreto e la domanda
riconvenzionale del P. .
Con sentenza 10 marzo 2006 la Corte d’appello di
Genova, accogliendo le domande del P. , in riforma della sentenza di primo grado
ridusse da L. 70.000.000 a L. 30.000.000 il prezzo della cessione d’azienda. La
corte considerò che, secondo l’espressa previsione contrattuale, il prezzo
s’intendeva comprensivo del solo avviamento, venendo l’azienda trasferita priva
di arredi, attrezzature e merci, sicché la chiusura per il periodo marzo –
ottobre 1990, dovuta all’indisponibilità del necessario certificato di esistenza
di prevenzione incendi, aveva ridotto a livelli minimi quell’avviamento
commerciale che esauriva il valore dell’azienda ceduta; la situazione era stata
occultata al P. in sede di visita preventiva al locale con la mendace
affermazione che il locale era rimasto chiuso per una ventina di giorni. La
pendenza di un’intimazione di sfratto per morosità nei confronti della società
cedente riguardo ai locali aziendali incideva sul sinallagma del contratto, e
aveva costretto il P. a stipulare una nuova locazione, privandolo della
successione nel contratto di locazione precedente e rendendo ingiustificato il
pagamento alla società cedente dell’ammontare del deposito cauzionale. I vizi
del bene venduto inerivano a elementi essenziali dell’azienda, riducendone in
modo apprezzabile il valore.
3. Per la cassazione della sentenza, non
notificata, ricorre la società soccombente per nove motivi.
Il P. resiste con
controricorso e ricorso incidentale con un unico motivo.
Al ricorso
incidentale resiste la società con controricorso.
La difesa di F..P. ha
depositato memoria.
Motivi della decisione
4. Con i primi
due motivi del ricorso principale, vertenti sulla natura dell’avviamento e sulla
sua rilevanza nella vendita di azienda, si censura l’impugnata sentenza per
violazione degli artt. 2555, nonché 1490 e 1492 c.c.. Si sostiene che l’azienda
è un complesso di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa, e l’avviamento
non ne è un elemento, tanto meno essenziale, ma solo una qualità eventuale, che
non può essere trasferita autonomamente dall’azienda. I due corrispondenti
quesiti vertono sul punto che l’avviamento non è un elemento costitutivo
essenziale dell’azienda (primo quesito), e che, in quanto qualità della cosa
venduta, esso non rileva per la riduzione del prezzo per vizi della cosa, a
norma degli artt. 1492 e 1490 c.c..
5. I due motivi, intrinsecamente
collegati, devono essere esaminati insieme, traducendosi nella censura di falsa
applicazione dell’actio quanti minoris (art. 1492 c.c.) alla vendita di azienda,
per la mancanza o il modesto valore dell’avviamento, trattandosi di fattispecie
non qualificabile come vizio della cosa venduta (art. 1490 c.c.).
La
questione sottoposta all’esame della corte è costituita dall’esatta
qualificazione dell’avviamento, quale presupposto per la corretta
identificazione del rimedio esperibile nel caso di compravendita dell’azienda
che ne risulti priva, in tutto o in parte.
5.1. Sul primo punto, è appena il
caso di ricordare che la nozione di avviamento, sebbene d’indubbia rilevanza
giuridica per essere considerato a effetti diversi da numerose disposizioni di
legge, non è definita nel codice civile, mentre lo è quella di azienda, intesa
come complesso dei beni, organizzati per l’esercizio dell’impresa, dal quale
l’avviamento è inseparabile. L’azienda è suscettibile, com’è noto, di costituire
in quanto tale l’oggetto di negozi giuridici, di trasferimento della sua
titolarità o del suo godimento, al pari dei singoli beni che la compongono; ma
una consolidata giurisprudenza, risalente nel tempo (Cass. 7 giugno 1947 n.
873), esclude una tale possibilità per l’avviamento.
Si ritiene comunemente,
infatti, che l’avviamento commerciale, consistente nell’attitudine dell’azienda
a produrre utilità economiche, costituisca una qualità o un modo di essere
dell’azienda medesima, inconcepibile come avulso da essa e insuscettibile di
rapporti giuridici separati (Cass. 18 giugno 1980 n. 3680). Ciò non è
contraddetto dalla circostanza che l’avviamento è un valore economico ben
determinabile, sicché può avere e, di fatto, ha di frequente una specifica
rappresentazione contabile nel bilancio dell’impresa, dove può concorrere a
definire lo stato patrimoniale, costituendo una singola posta d’immobilizzazione
immateriale. La capitalizzazione è una possibilità che l’avviamento condivide
con beni immateriali, come i marchi e i brevetti, ma anche con altri valori,
quali alcuni costi (d’impianto, d’ampliamento, di ricerca, di sviluppo e di
pubblicità: art. 2424 c.c.) che certamente non sono dei beni, vale a dire delle
cose (seppure immateriali) che possano formare oggetto (separato) di diritti,
secondo la definizione dell’art. 810 c.c. Ne consegue che, all’interno
dell’azienda, l’avviamento non si pone come un bene accanto a tutti gli altri e
a essi intrinsecamente omologo, ma esprime un plusvalore nascente dall’insieme
di tutti i beni aziendali, in quanto organizzati per l’esercizio dell’impresa.
Esso è, dunque, una qualità immateriale dell’azienda, al cui valore concorre in
modo aggiuntivo rispetto agli altri beni, nel senso che nasce dalla loro stessa
organizzazione, sicché a differenza di questi non potrebbe essere considerato
indipendentemente dall’azienda. L’insegnamento di questa corte, al riguardo, è
ben sintetizzato da Cass. 29 dicembre 2010, n. 26299, in motivazione, laddove si
ricorda che l’avviamento, pur avendo un valore patrimoniale iscritto in
bilancio, non è né un bene né un diritto, bensì la qualità dell’azienda di dare
profitti.
Occorre aggiungere che si tratta di qualità dell’azienda non
essenziale, non potendosi negare l’esistenza di un’azienda, e la sua idoneità a
divenire oggetto di negozi traslativi, sol perché priva del valore di
avviamento.
5.2. Le considerazioni che precedono costituiscono la necessaria
premessa all’esame della questione decisiva sollevata dalla ricorrente, circa il
rimedio utilizzabile dal compratore di un’azienda priva di avviamento, o con
avviamento inferiore a quello pattuito, nel quadro della disciplina delle
garanzie del venditore, o alternativamente della responsabilità di questi per
mancanza di qualità promesse o essenziali.
Secondo la consolidata
giurisprudenza di questa corte, le ipotesi rispettivamente previste degli artt.
1490 e 1497 c.c. differiscono perché i vizi, di cui all’art. 1490, attengono a
imperfezioni del procedimento di produzione, fabbricazione e formazione della
cosa venduta, che la rendono inidonea per l’uso al quale era destinata o ne
determinano un’apprezzabile diminuzione di valore, mentre la mancanza delle
qualità promesse o essenziali, di cui all’art. 1497, implica che la cosa venduta
debba considerarsi come appartenente, per la sua natura, per gli elementi che la
compongono o per le sue caratteristiche strutturali, a un tipo diverso ovvero a
una specie diversa da quelli dedotti in contratto nella comune intenzione delle
parti, secondo la finalità del negozio (Cass. 29 ottobre 1975 n. 3659, e succ.
conf.).
L’applicazione del principio appena enunciato al caso specifico
dell’azienda può apparire problematica, in ragione della natura particolare del
bene azienda, sulla quale il dibattito dottrinale non può ritenersi sopito. Non
sembra al collegio, tuttavia, che queste incertezze rilevino ai fini della
decisione qui richiesta. Seppure si volesse adottare la cosiddetta concezione
atomistica dell’azienda, l’avviamento non potrebbe, per le ragioni già indicate,
essere annoverato tra i singoli beni che concorrono a costituirla. È noto,
peraltro, che la giurisprudenza di legittimità è costante nel ravvisare
nell’azienda un’universitas (cfr., tra le più recenti, Cass. 12 giugno 2007 n.
13765; 13 giugno 2006 n. 13676), ancorché del tutto speciale e non riducibile
alla fattispecie dell’art. 816 c.c.: in tale quadro unitario, l’avviamento non
può essere concepito se non come una qualità, la quale, sebbene non essenziale
(per la ragione pure in precedenza ricordata), ben può essere promessa, come
secondo la corte territoriale è avvenuto nel caso di specie, con gli effetti
previsti, però, dai soli artt. 1453 – 1458 richiamati dall’art. 1497 c.c., e non
anche dall’art. 1492 c.c..
Discende da tali premesse la fondatezza delle
censure in esame, essendo il giudice di merito incorso nella falsa applicazione
dell’art. 1492 comma primo c.c., in una fattispecie riconducibile non già a
quella di vizi della cosa venduta (art. 1490 c.c.), bensì, eventualmente, a
quella di mancanza di una qualità promessa.
5.3. I motivi in esame devono
pertanto essere accolti in applicazione del principio di diritto, che, non
essendo l’avviamento un bene compreso nell’azienda, e del quale si possa
ipotizzare un vizio nel senso in cui tale nozione è intesa nell’art. 1490 c.c.
in tema di vizi della cosa venduta, ma soltanto una qualità immateriale
dell’azienda, che può essere dedotta in contratto e dar luogo alla fattispecie
d’inadempimento descritta nell’art. 1497 c.c. in tema di mancanza di qualità
promesse, la sua mancanza, o il suo valore inferiore alle pattuizioni del
contratto non sono oggetto della speciale garanzia per vizi della cosa venduta
prevista dalla legge, e non possono essere poste a fondamento di un’azione di
riduzione del prezzo.
6. I motivi dal terzo al quinto vertono sul tema della
successione nel contratto di locazione dei locali dell’azienda. Si sostiene
che:
- in causa è incontestato che vi fosse stata successione del contratto
di locazione, ancorché il cessionario avesse poi stipulato un nuovo contratto
con effetto novativo; e l’affermazione della corte territoriale, che il P. era
stato privato del beneficio della successione nella titolarità del contratto di
locazione, circostanza poi qualificata come vizio del bene ceduto, viola il
principio della corrispondenza tra chiesto e giudicato (motivo terzo);
- la
successione nel contratto, verificatasi con la raccomandata 1 dicembre 1990, di
comunicazione alla società locatrice della cessione dell’azienda, non poteva
essere logicamente e adeguatamente contraddetta con la circostanza posteriore
dell’intervenuta stipulazione di un nuovo contratto di locazione del P. con la
pro prietaria il 10 gennaio 1991 (motivo quarto);
- la successione nel
contratto si verifica per effetto dell’applicabilità alla fattispecie degli
artt. 2558 c.c. e 36 legge 27 luglio 1978 n. 392, e la sua negazione da parte
della corte territoriale costituisce violazione delle norme richiamate (motivo
quinto).
Il sesto e il settimo motivo, ai quali le questioni sollevate con i
motivi precedenti sono funzionali, vertono sull’irrilevanza del contratto di
locazione dei locali aziendali, in tema di riduzione del prezzo di vendita per
vizi dell’azienda venuta.
Si osserva che:
- il contratto di locazione dei
locali nei quali si svolge l’attività d’impresa non è esso stesso un bene
aziendale, e la sua qualificazione come bene – e per questa ragione suscettibile
di vizi estimatori – costituisce falsa applicazione dell’art. 2555 (motivo
sesto);
- per la stessa ragione, nella vendita di azienda il contratto di
locazione quel contratto è irrilevante ai sensi e per gli effetti degli artt.
1492 e 1490 c.c. (motivo settimo).
6.1. anche questi motivi, da esaminare
congiuntamente per la loro intrinseca connessione, sono fondati.
A questo
riguardo si osserva innanzi tutto, nell’ordine, che:
- la cessione di azienda
comporta di per sé, qualora non sia diversamente previsto nel contratto, la
successione del cessionario nei contratti stipulati per il suo esercizio (art.
2558 c.c.);
- per il contratto di locazione dei locali nei quali l’impresa è
esercitata, il fenomeno successorio è specificamente regolato dall’art. 36 della
legge 27 luglio 1978 n. 392;
- in forza di questa disposizione, la cessione
diviene efficace per il locatore dal ricevimento della comunicazione, che deve
essergli fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (art. 36
1. n. 392 del 1978 cit.);
- nella fattispecie non è controverso che le
formalità richieste da questa disposizione siano state adempiute, e che
l’acquirente abbia conseguito la disponibilità materiale dei locali. Non può
pertanto dubitarsi che la successione nel contratto di locazione dell’immobile
nel quale l’azienda era esercitata ebbe luogo.
In secondo luogo è da
considerare che, in forza della regola contenuta nell’art. 2560 comma primo
c.c., il locatario cedente non è liberato dai debiti inerenti all’esercizio
dell’azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che il locatore
vi abbia acconsentito (cfr. Cass. 29 novembre 2011 n. 25250; 6 maggio 2010 n.
10964), rispondendo anzi egli stesso – per quel che in questa sede può rilevare
– pure delle eventuali inadempienze del cessionario, se il contraente ceduto
abbia dichiarato di non liberarlo, secondo quanto dispone (oltre che, in
generale in tema di cessione del contratto, l’art. 1408 cpv. c.c.)
specificamente l’art. 36 legge n. 392 del 1978; – al contrario, dei debiti
anteriori alla cessione risponde anche il cessionario soltanto se essi risultino
dai libri contabili obbligatori (art. 2560 cpv. c.c.), perché questa
disposizione è dettata anche dall’esigenza di consentire al cessionario di
acquisire adeguata e specifica cognizione dei debiti assunti (Cass. 21 dicembre
2012 n. 23828). Dalle norme indicate discende che l’acquirente dell’azienda è
adeguatamente protetto dall’ordinamento, nei rapporti con il locatore ceduto,
anche nell’ipotesi che il cedente sia inadempiente al contratto di
locazione.
Tanto premesso, deve convenirsi sull’affermazione della
ricorrente, che neppure il contratto di locazione è propriamente un bene
dell’azienda, tale qualità dovendo piuttosto riconoscersi ai locali in cui
l’impresa è esercitata, e per i quali, come s’è detto, l’avvenuto acquisto della
disponibilità da parte del cessionario non è oggetto di controversia. Un
inadempimento contrattuale del cedente sarebbe peraltro configurabile, qualora
la risoluzione del contratto di locazione, per fatto a lui imputabile, avesse
privato il cessionario del possesso dei locali aziendali, o l’avesse reso
precario, ma questo non è stato accertato nel giudizio di merito. Né può
configurarsi un inadempimento del cedente per il solo fatto che vi fosse una
controversia in atto tra lui e il locatore, se manchi ogni elemento per
apprezzare la virtuale soccombenza del primo. In ogni caso, qualora un
inadempimento del locatario vi fosse, e tale da pregiudicare le ragioni del
cessionario del contratto, troverebbero applicazione le norme ordinarie in
materia contrattuale, ma mancherebbero i presupposti per far valere la specifica
garanzia del venditore di cui all’art. 1490 c.c..
6.2. In conclusione deve
ritenersi che anche sotto questo profilo la sentenza sia viziata da una falsa
applicazione dell’art. 1492 c.c.. I motivi in esame devono pertanto essere
rigettati in applicazione del principio di diritto, che, a norma dell’art. 36
della legge 27 luglio 1978, nella cessione d’azienda l’acquirente succede nel
contratto di locazione degli immobili aziendali per effetto della comunicazione
data al locatore – nelle forme di legge – dell’avvenuta cessione, a ciò non
essendo di ostacolo l’eventuale inadempimento del cedente locatario, che non
abbia già dato luogo alla risoluzione del contratto; e l’inadempimento medesimo,
laddove abbia comportato la perdita del titolo al possesso dell’immobile per il
cessionario, nei rapporti con questo è valutabile come vizio funzionale del
contratto di cessione dell’azienda, ma non come vizio della cosa venduta.
7.
L’accoglimento dei motivi esaminati comporta la cassazione dell’impugnata
sentenza, che ai principi di diritto sopra enunciati non si è uniformata, con
l’assorbimento degli ultimi due motivi, vertenti sull’erronea determinazione del
prezzo originario della cessione, e sul vizio di motivazione circa l’ammontare
della riduzione del prezzo. Resta altresì assorbito l’esame del ricorso
incidentale, con il quale si lamenta l’omessa pronuncia su domande dipendenti
dalla domanda principale del P. .
8. La causa, inoltre, può essere decisa
anche nel merito, a tal fine non richiedendosi ulteriori indagini in fatto, con
il rigetto dell’opposizione del P. al decreto ingiuntivo per il pagamento del
saldo del prezzo del contratto di cessione d’azienda.
9. L’assenza di
puntuali precedenti in termini sulle questioni controverse giustifica la
compensazione delle spese dell’intero giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La
corte riunisce i ricorsi; accoglie i primi sette motivi del ricorso principale,
e dichiara assorbiti gli altri motivi e il ricorso incidentale; cassa la
sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione al decreto
ingiuntivo. Dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero
giudizio.




