Naturalmente resta la possibilità per il condomino "di impugnare la ripartizione delle spese quando questa non rispetti i criteri dettati dalla legge, per essere divergenti il valore della quota considerato ai fini della spesa e quello reale del bene in proprietà esclusiva".
Nella parte motiva della sentenza la corte ricorda che le tabelle millesimali "possono esistere (o non esistere) indipendentemente dal regolamento condominiale, posto che l'allegazione di esse al regolamento rappresenta un dato meramente formale che non muta la diversa natura intrinseca dei due atti, potendo i condomini, in mancanza di un regolamento con annesse tabelle ai fini della ripartizione delle spese (di tutte o alcune di esse), accordarsi liberamente tra loro stabilendone i criteri, purchè sia rispettata la quota di spesa posta a carico di ciascun condomino e la quota di proprietà esclusiva di questi, essendo il criterio di ripartizione previsto dalla legge (art. 1123 c.c.) preesistente ed indipendente dalla formazione delle tabelle (in tal senso, v. Cass. 3 dicembre 1999 n. 13505)".
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Corte di Cassazione Sentenza n. 12471/2012
- omissis -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato
il 20 aprile 1996 C.V.A., proprietaria di unità immobiliare sita in Roma,
nell'edificio di via (OMISSIS), evocava, dinnanzi al Tribunale di Roma, il
Condominio di detto edificio per sentire dichiarare nulle le delibere
assembleari con le quali, a maggioranza, in data 23.3.1996, erano stati
approvati il bilancio consuntivo per l'anno 1995 e quello preventivo per l'anno
1996, con i relativi piani di riparto, deducendo che: la ripartizione delle
spese era stata effettuata applicando tabelle millesimali (ad esclusione di
quella A, già modificata e revisionata) difformi dalla reale consistenza delle
singole unità immobiliari; nel consuntivo 1995 la voce B Acqua era stata
ripartita in parti uguali e non secondo il criterio di cui all'art. 18 del
Regolamento condominiale; non era chiaro il criterio di riparto delle spese per
gasolio ed energia elettrica tra le diverse voci, per le quali vigeva una
apposita tabella millesimale;
la spesa per l'adeguamento dell'impianto
elettrico di cui alla L. n. 46 del 1990, inserita nel consuntivo 1995, non
doveva essere sostenuta per difetto dei requisiti soggettivi della ditta
appaltatrice e di progetto prescritti dalla disciplina sulla sicurezza degli
impianti, oltre a non dovere essere ripartita secondo i millesimi di proprietà,
ma a norma dell'art. 1124 c.c.;
l'attribuzione a tutti i condomini
dell'onorario del prof. Ca.
per la revisione dei millesimi di proprietà,
invece di essere accollata interamente alla condomina P., unica responsabile
dell'operazione. Instauratosi il contraddittorio, nella resistenza del
convenuto, all'esito dell'istruzione della causa, il Tribunale adito annullava
la delibera assembleare che aveva approvato il bilancio consuntivo 1995
limitatamente alla ripartizione della spesa per la fornitura dell'acqua da parte
dell'ACEA, con integrale compensazione fra le parti delle spese
processuali.
In virtù di rituale appello interposto dalla C.V., con il quale
censurava la erroneità della decisione circa la ripartizione tabellare dei costi
comuni, dovendo essere la definitività dei conteggi rimandata al momento della
formazione delle nuove tabelle, oltre a dovere essere addossata alla sola
condomina P. quella già sostenuta per la tab. A), unica responsabile della
necessità di revisione dei millesimi, nonchè sulla ripartizione della spesa
generale e per il consumo dell'acqua, oltre che per l'adeguamento dell'impianto
elettrico condominiale, la Corte di Appello di Roma, nella resistenza
dell'appellato, rigettava integralmente l'appello.
A sostegno dell'adottata
sentenza, la corte territoriale evidenziava che al momento dell'acquisto della
proprietà della unità immobiliare la appellante aveva accettato il regolamento
condominiale contrattuale con le relative tabelle, che trovavano piena
applicazione sino alla successiva revisione, ritenuta la genericità delle
doglianze circa la ripartizione delle spese generali per gasolio ed energia
elettrica.
Aggiungeva che era dovuta la quota della spesa riguardante
l'adeguamento dell'impianto elettrico per essere stato l'incarico alla ditta
appaltatrice conferito in attuazione della deliberazione del 21.7.1995, non
impugnata dall'appellante; inoltre i costi erano stati correttamente ripartititi
in base alla tabella A di proprietà, trattandosi di un vero e proprio
potenziamento dell'impianto per ragioni di sicurezza pubblica e riguardando i
lavori l'essenza stessa della cosa comune.
Avverso l'indicata sentenza della
Corte di Appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione la C.V., che risulta
articolato su due motivi, al quale ha resistito il CONDOMINIO con
controricorso.
Alla pubblica udienza del 18.1.2012 veniva rilevata la
mancanza dell'autorizzazione dell'Amministratore del Condominio a stare in
giudizio (in conformità a Cass. SS.UU. n. 18331/2010), acquisita per l'udienza
successiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente
denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1321 e 1372 c.c., nonchè
il vizio di motivazione, relativamente all'accordo intervenuto tra i condomini
per l'inefficacia delle tabelle millesimali riconosciute errate; in particolare,
per non avere la corte di merito tenuto conto del valore negoziale della
delibera assembleare di cui alla seduta del 24 ottobre 1992 con la quale era
stata riconosciuta la non veridicità della vecchia tabella millesimale e
raggiunto l'accordo per la nuova.
Di conseguenza i successivi pagamenti
avrebbero dovuto essere conteggiati "in acconto", a nulla rilevando l'adesione
del condomino - contraente al precedente contratto, argomentazione dei giudice
di merito che è da ascrivere ad errore.
La censura è priva di pregio.
Nel
caso di specie il problema riguarda la vigenza delle tabelle millesimali.
Ebbene, questa corte ha più volte affermato che queste possono esistere (o non
esistere) indipendentemente dal regolamento condominiale, posto che
l'allegazione di esse al regolamento rappresenta un dato meramente formale che
non muta la diversa natura intrinseca dei due atti, potendo i condomini, in
mancanza di un regolamento con annesse tabelle ai fini della ripartizione delle
spese (di tutte o alcune di esse), accordarsi liberamente tra loro stabilendone
i criteri, purchè sia rispettata la quota di spesa posta a carico di ciascun
condomino e la quota di proprietà esclusiva di questi, essendo il criterio di
ripartizione previsto dalla legge (art. 1123 c.c.) preesistente ed indipendente
dalla formazione delle tabelle (in tal senso, v. Cass. 3 dicembre 1999 n.
13505).
Da ciò discende il principio che la (pre)esistenza di tabelle
millesimali non è necessaria per il funzionamento e la gestione del condominio,
non solo ai fini della ripartizione delle spese ma neppure per la costituzione
delle assemblee e la validità delle deliberazioni (Cass. SS.UU. 9 agosto 2010 n.
18477; Cass. 10 febbraio 2009 n. 3245).
E' stato, altresì, affermato da
questa corte che la formazione delle tabelle millesimali, nonchè la loro
modifica, non necessita di forma scritta ad substantiam ed è desumibile anche da
facta concludentia, quali il costante pagamento per più anni delle quote
millesimali secondo criteri prestabiliti, invece della formale approvazione
(Cass. 3251/98; 4814/94; 529/95), fatta salva la possibilità del singolo
condomino di impugnare la ripartizione delle spese quando questa non rispetti i
criteri dettati dalla legge, per essere divergenti il valore della quota
considerato ai fini della spesa e quello reale del bene in proprietà esclusiva
(Cass. SS.UU. 9 agosto 2010 n. 18477; Cass. 10 febbraio 2009 n.
3245).
Nell'ambito del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento
sopra illustrato la ricorrente si è limitata a dedurre, peraltro solo per la
prima volta in cassazione, l'esistenza di un atto di approvazione di nuove
tabelle millesimali, senza neanche indicare con quale atto avrebbe posto la
questione nei gradi di merito o comunque prodotto la documentazione
relativa.
A fronte di ciò dalla decisione impugnata emerge che, di converso,
il Condominio aveva solo avviato la procedura per la modifica delle tabelle
millesimale, procedura che al momento della delibera in contesa non era stata
ancora definita.
Un'ulteriore considerazione appare dirimente: una diversa
imputazione dei costi di gestione del condominio ben avrebbe potuto essere
deliberata a maggioranza con una ripartizione provvisoria dei contributi a
titolo di acconto e salvo conguaglio, come richiesto dalla ricorrente, ma ciò
sarebbe potuto avvenire pur sempre sulla base di una deliberazione in tal senso
(v. Cass. 22 aprile 2005 n. 8505).
Con il secondo motivo la ricorrente
lamenta, sempre in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 violazione e falsa
applicazione degli artt. 1372 e 1256 c.c., nonchè omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione circa la determinazione delle spese conteggiate, che
sarebbe avvenuta non già in base alle tabelle allegate al Regolamento
condominiale, bensì con riferimento alla ripartizione operata
dall'amministratore tenendo conto presuntivamente della potenzialità degli
impianti di riscaldamento, degli ascensori e di refrigerazione. Prosegue la
ricorrente che al riguardo non potrebbe assurgere a motivo di non applicazione
della volontà dei condomini la sola mancanza di contatori supplementari per
singoli impianti.
Il motivo è inammissibile, essendo inficiato dallo stesso
vizio che imputa alla sentenza impugnata, id est non consente, per la sua
genericità, il controllo sulla decisività della censura dedotta.
Al riguardo
si deve considerare che quando sia denunziato, con il ricorso per cassazione, un
vizio di motivazione della sentenza sotto il profilo dell'omesso od
insufficiente esame di fatti, di circostanze, di rilievi mossi alle risultanze
di ordine tecnico ed al procedimento pure tecnico seguito dal consulente
d'ufficio, essendo stata nella specie espletata c.t.u. (v. pag. 6 della sentenza
impugnata), è necessario che il ricorrente non si limiti a censure apodittiche
d'erroneità e/o di inadeguatezza della motivazione od anche di omesso
approfondimento di determinati temi di indagine, prendendo in considerazione
emergenze istruttorie asseritamente suscettibili di diversa valutazione e
traendone conclusioni difformi da quelle cui è pervenuto il consulente d'ufficio
e recepite dal giudice; è, per contro, necessario che il ricorrente precisi e
specifichi, svolgendo concrete e puntuali critiche se pure sintetiche, le
risultanze e gli elementi di causa dei quali lamenta la mancata od insufficiente
valutazione, evidenziando, in particolare, le eventuali controdeduzioni alla
consulenza d'ufficio che assuma essere state neglette, nonchè in cosa
precisamente consistessero e quali finalità perseguissero gli eventuali mezzi di
prova contrari richiesti e non ammessi, ovvero a quali specifici maggiori
accertamenti i giudici di merito avrebbero dovuto procedere e, soprattutto, se
fossero stati loro richiesti ed in quali termini, ovvio essendo che una censura
che si sostanzi, di fatto, in un'istanza di ulteriore diversa indagine
istruttoria che non avesse formato oggetto di specifica richiesta in sede di
merito non può trovare ingresso in sede di legittimità.
Ciò in quanto, per il
principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, è condizione di
ammissibilità del motivo il consentire al giudice di legittimità di procedere
alla valutazione della decisività, al fine di pervenire ad una soluzione della
controversia differente da quella adottata dal giudice a quo, dei mezzi
istruttori non ammessi e/o delle risultanze assunte erroneamente od
insufficientemente valutate (v. già Cass. 20 dicembre 1994 n. 10972;
Cass. 25
maggio 1995 n. 5742; Cass. 16 gennaio 1996 n. 326).
Ancora è stato
evidenziato come, qualora con il ricorso per cassazione venga dedotta
l'incongruità o l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata per
l'asserita mancata od erronea valutazione di risultanze processuali, sia
necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della
decisività della risultanza non valutata od erroneamente valutata, che il
ricorrente specifichi detta risultanza mediante sua integrale trascrizione nel
ricorso; il che, nel caso di richiesta d'indagine tecnica suppletiva, si traduce
nella necessità che la parte trascriva integralmente nel ricorso il testo delle
critiche mosse alla prima consulenza e dei quesiti oggetto della richiesta di
rinnovazione.
Orbene, come si è accennato, non solo nel ricorso in esame non
è riportata la parte di consulenza tecnica le cui risultanze, per come recepite
dal giudice a quo, si assumono inadeguate (ed anzi la ricorrente parrebbe
addirittura prescindere dagli esiti della c.t.u., di cui non fa alcuna
menzione), nè sono precisate le ragioni per le quali si assume che tali fossero
con specifico riferimento a dati concreti (non basta asserire apoditticamente
che la corte di merito ha ricondotto la potenzialità percentualizzata degli
impianti alla tabella prevista per la sola fornitura acqua - Acea, palesemente
inapplicabile alla fornitura del gasolio), ma neppure risulta se ed in quali
termini alla corte territoriale fossero stati segnalati errori del consulente
d'ufficio, così nel rilievo e nell'elaborazione dei dati posti a base della
relazione a questi commessa come nello svolgimento dell'iter logico iniziato con
l'analisi di quei dati e terminato con le rassegnate conclusioni, ed in quali
termini fossero stati chiesti il rinnovo od il supplemento d'indagine.
Il
ricorso va, in conclusione, respinto.
Le spese del giudizio di legittimità
seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il
ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di
Cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per
esborsi, oltre accessori, come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera
di consiglio della 2A Sezione Civile, il 16 marzo 2012.
Depositato in
Cancelleria il 19 luglio 2012




