Cassazione: non basta attitudine al lavoro della ex per negarle il mantenimento
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Cassazione: non basta attitudine al lavoro della ex per negarle il mantenimento

Non basta accertare l'esistenza di un'attitudine al lavoro della ex moglie per potersi sottrarre all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento.
È quanto afferma la Corte di Cassazione con la sentenza numero 3502/2013 che ha ribaltato un precedente verdetto della Corte di Appello di Catania che, a sua volta, aveva confermato la decisione del giudice di primo grado con cui era stato negato il mantenimento a una ex moglie ed aumentato, invece, l'importo del mantenimento dei figli collocati presso la madre.

La corte territoriale analizzando quanto emerso nel corso dell'istruttoria aveva evidenziato che il reddito del marito risultava inferiore a quello della moglie e che era anche cointestatario di mutuo ipotecario. Allo stesso tempo però, risultava proprietario di quote di fondi di una società e risultava essere socio di due società a responsabilità limitata.
Non solo: l'ex si marito era anche proprietario del 50% della casa coniugale ed aveva acquistato la nuda proprietà di un locale ad uso commerciale.
Al contrario il reddito della moglie si concretava nel corrispettivo dell'alienazione della meta' della casa coniugale (155 milioni di lire); "nella cointestazione di titoli mobiliari per 51 mila Euro e nell'esistenza di tre conti correnti con un movimento di modesta entita'".
La Corte d'Appello riteneva però che che non potessero sussistere i presupposti per riconoscere un mantenimento in favore dell'ex moglie che, data la giovane età e il conseguimento di un diploma di laurea, aveva la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro. Veniva quindi aumentato solo il contributo per il mantenimento dei figli minori tenendo conto anche del tipo di attività svolta dall'ex marito che denotava una maggiore capacità economica.

Il caso veniva portato quindi dinanzi alla Corte di Cassazione dove la ricorrente lamentava che la sentenza impugnata non aveva considerato come condizione essenziale per il sorgere del diritto al mantenimento del coniuge, la mancanza di redditi adeguati a consentire un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. Secondo la ricorrente inoltre, la Corte d'Appello aveva "reputato che l'astratta attitudine e capacita' di lavoro del coniuge separato potesse far elidere il dovere di solidarieta' coniugale posto alla base dell'obbligo di mantenimento sancito nell'art. 156 c.c."
Una tesi che ha fatto breccia nei giudici di Piazza Cavour. Come si legge nella parte motiva della sentenza, nel provvedimento impugnato "si da atto che la ricorrente non svolge attivita' lavorativa e che la sua condizione patrimoniale, come affermato dalla Corte d'Appello nella motivazione della statuizione relativa all'aumento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minori, era nettamente inferiore a quella del coniuge". La sentenza impugnata aveva sostanzialmente dato rilievo a una potenziale professionalità della donna, ma tali condizioni se non sono collegate ad una concreta prospettiva di svolgere un'attività produttiva di reddito non possono far venir meno l'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento.

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Corte di Cassazione Sentenza 3502/2013

- omissis -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nella pronuncia impugnata, la Corte d'Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado di separazione personale tra i coniugi P.G. e M.O., per quel che interessa, confermava il rigetto della domanda di contributo al proprio mantenimento, proposta da M.O., disponeva l'affido condiviso ad entrambi i coniugi dei figli minori, e disponeva l'aumento del contributo al loro mantenimento da 500 a 1000 Euro a carico del P., essendo i minori collocati presso la madre. A sostegno delle statuizioni assunte, la Corte, sulla domanda relativa all'assegno di mantenimento in favore della M., affermava che, alla luce delle indagini patrimoniali disposte nel corso del giudizio di secondo grado e della documentazione in atti, era emerso che il reddito complessivo del P. negli anni 1999/2000 risultava addirittura inferiore a quello della moglie e che il medesimo aveva estinto tutti i propri conti correnti e libretti di deposito nell'anno 2001 e 2005. Egli, inoltre, era cointestatario di un mutuo ipotecario nel 2005 per L. 210.000. Era titolare di quote di fondi della societa' BGSGR; nonche' socio al 25% della societa' GP telefonia s.r.l. e della "Domenico Puleo" s.r.l. per il 17%, nonche' proprietario per il 50% della casa coniugale. Nel 2005, aveva acquistato per 163.000 Euro un locale ad uso commerciale, con riserva d'usufrutto alla propria madre. Il reddito del coniuge consisteva nel corrispettivo dell'alienazione della meta' della casa coniugale (155 milioni di lire); nella contestazione di titoli mobiliari per 51 mila Euro e nell'esistenza di tre conti correnti con un movimento di modesta entita'. Alla luce di questi elementi la Corte riteneva insussistenti i presupposti per il riconoscimento di un contributo al mantenimento della M. perche', in considerazione della sua giovane eta', del conseguimento di un diploma di laurea, delle buone condizioni di salute, dell'esperienza professionale pregressa (acquisita lavorando presso il negozio del coniuge), ad essa doveva riconoscersi la possibilita' d'inserirsi nel mondo del lavoro.
Riteneva, tuttavia, di dover aumentare il contributo per il mantenimento dei figli minori, ritenendo il maggiore importo corrispondente alle loro esigenze e alle posizioni economiche delle parti, tenuto conto delle fiorenti attivita' commerciali del P.
che, a prescindere dalla documentazione contabile di rilievo solo fiscale, anche in considerazione della tipologia di attivita' (gioielleria), dovevano essere tenute in considerazione.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso M.O.
affidandosi a cinque motivi. Ha resistito con controricorso P.
G., il quale ha altresi' depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Nel primo motivo di ricorso viene censurata sotto il profilo della violazione di legge l'omessa notifica del ricorso in appello al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, dovendosi quest'ultimo ritenere litisconsorte necessario nel giudizio di separazione quando vi siano statuizioni da assumere riguardanti i figli minori, analogamente a cio' che e' previsto dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 5, con riferimento al procedimento di divorzio, non potendosi considerare sanata tale carenza con la partecipazione del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello al giudizio di secondo grado. In subordine, nell'ipotesi in cui non si ritenga di poter applicare estensivamente e in modo costituzionalmente orientato l'art. 5 sopracitato anche al procedimento separativo, viene sollevata eccezione d'illegittimita' costituzionale, in virtu' dell'ingiustificata disparita' di trattamento che si determina tra il giudizio di separazione e quello di divorzio quando vi siano provvedimenti da assumere sui figli minori, tenuto conto del costante processo di assimilazione tra i due giudizi, sottolineato dalla Corte Costituzionale.
Nel secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 156 c.c., nella parte in cui dispone, a vantaggio del coniuge non responsabile della separazione, il diritto ad un contributo al suo mantenimento da parte dell'altro coniuge, quando sia privo di redditi propri. Nella specie, tale diritto in capo alla ricorrente e' stato escluso perche' si e' ritenuto che fosse, in considerazione della sua condizione personale, in grado di procurarsi un reddito da lavoro. In tal modo la Corte ha omesso di applicare i criteri normativi di attribuzione dell'assegno di mantenimento, ovvero la mancanza di addebito e l'insussistenza di redditi propri, utilizzando ai fini dell'an debeatur circostanze verosimilmente incidenti soltanto sulla misura del contributo ma non sulla sua esistenza. Secondo il consolidato orientamento di legittimita' il diritto all'assegno sorge, quando il coniuge non fruisca di redditi in grado di garantire un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. Nel terzo motivo viene censurata sotto il profilo del vizio di motivazione, con riferimento alla comparazione dei redditi delle parti compiuto nella sentenza impugnata sia la statuizione di rigetto relativa all'assegno di mantenimento per il coniuge, sia quella relativa al quantum stabilito per i figli. La motivazione e' carente e contraddittoria in ordine al profilo della conservazione degli standard di vita goduti in costanza di matrimonio. Nel quarto motivo viene censurata, sotto il profilo del vizio di violazione di legge, la mancata previsione dell'adeguamento automatico dell'assegno secondo gli indici Istat, cosi' come previsto dall'art. 150 disp. att. c.p.c., L. n. 898 del 1970, artt. 5 e 6, art. 7, comma 11,. Al riguardo osserva la ricorrente che non puo' trarsi l'applicazione del criterio dall'ordinanza richiamata nel dispositivo della decisione impugnata, in quanto neanche in tale provvedimento e' contenuto l'adeguamento automatico. Nel quinto motivo si censura la violazione del diritto di difesa per non avere la Corte d'Appello fornito alcuna risposta o valutazione in ordine alle osservazioni critiche, da essa stessa autorizzate, relative all'esito delle indagini di carattere patrimoniale e finanziario effettuate dalla Guardia di Finanza,non avendo dato ingresso alla richiesta di supplemento d'indagine proprio dalla ricorrente.
Il primo motivo e' infondato. L'orientamento affermatosi nella giurisprudenza di legittimita' ha nettamente escluso che nel giudizio di separazione personale tra coniugi che abbia ad oggetto anche le statuizioni sui figli minori si determini un'ipotesi di litisconsorizio necessario nei confronti del pubblico ministero analogamente a quanto si verifica nel giudizio di divorzio, precisando che "nel giudizio di separazione", il P.M. deve intervenire a pena di nullita' (art. 10 c.p.c.) ma non ha potere d'iniziativa ne' puo' impugnare la sentenza che lo conclude ex art.
12 c.p.c., comma 3, a differenza di quanto previsto per il divorzio nel cui procedimento assume la qualita' di litisconsorte se vi sono figli minori o incapaci, avendo potere di impugnare la decisione che conclude questa causa matrimoniale, anche in ordine agli interessi patrimoniali dei figli minori o incapaci L. 1 dicembre 1970, n. 898, ex art. 5, comma 5, come modificata (Cass. 29 ottobre 1998 n. 10803).
Nella separazione, che e' causa che puo' essere promossa solo dai coniugi ai sensi dell'art. 150 c.c., comma 3, (Cass. 17 gennaio 1996 n. 364) e nella quale e' espressamente escluso il potere d'impugnazione del P.M. dall'art. 72 c.p.c., comma 3, che lo prevede nelle altre cause matrimoniali, non vi e' litisconsorzio necessario.
(...). Il legislatore,pur qualificando il giudizio di separazione causa matrimoniale, esclude che il P.M. possa impugnare la decisione che lo conclude e attribuisce ai coniugi soltanto il "diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potesta' su di essi e le disposizioni relative alla misura e alle modalita' del contributo", (art. 155 c.c.). (...). Non si puo' estendere il potere d'impugnazione del P.M. di cui alla L. n. 898 del 2010, art.
5, comma 5, non espressamente richiamato (a differenza dell'art. 4) dalla L. 6 marzo 1981, n. 74, art. 23, al giudizio di separazione (sul tema, Cass. 10 giugno 1998 n. 5756), neppure alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale relative alle fattispecie diverse della disparita' di trattamento dei minori, nella L. n. 898 del 1970, art. 9, rispetto agli artt. 710 e 70 c.p.c. (in quest'ultimo caso per i giudizi tra genitori naturali relativi ai figli), e riguardanti il potere d'intervento del P.M. e non quello di impugnazione (C. Cost.
25 giugno 1996 n. 214 e 9 novembre 1992 n. 416), precluso espressamente dall'art. 12 c.p.c.". (Cass. 6965 del 2002).
Ne consegue, come esaurientemente spiegato nel passo della motivazione sopra trascritto, la manifesta infondatezza della eccezione d'illegittimita' costituzionale dell'art. 72 c.p.c., comma 3, in relazione alla L. n. 898 del 1970, art. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., avendo la Corte Costituzionale costantemente affermato la generale adeguatezza della previsione dell'intervento obbligatorio del pubblico ministero nei procedimenti riguardanti i minori (Corte Cost. n. 185 del 1986; 416 del 1992) assieme alle altre misure processuali poste a tutela dei loro specifici interessi, nonche' la sufficienza del predetto intervento al fine di equiparare la posizione dei figli legittimi e naturali. (Corte Cost. 214 del 1996).
Del pari da rigettare il quarto motivo. Al riguardo, va rilevato che nella sentenza impugnata non viene affrontata, perche' non sollecitata dai motivi d'appello, la questione relativa all'adeguamento automatico dell'assegno di mantenimento ai figli minori. Deve, pertanto, ritenersi che tale statuizione, contenuta nella pronuncia di primo grado, sia coperta dal giudicato.
Peraltro, com'e' agevole verificare dall'esame testuale del dispositivo della sentenza della Corte d'Appello di Catania, le modalita' relative al contributo al mantenimento dei figli minori vengono rimesse per relationem all'ordinanza cautelare del 23/6/2005, che richiama, sul meccanismo di adeguamento dell'assegno, la pronuncia di primo grado. (pag. 28 controricorso) Pertanto, l'omessa statuizione denunciata non sussiste.
In ordine al secondo motivo, deve preliminarmente evidenziarsi l'infondatezza dell'eccezione d'inammissibilita' sollevata dal controricorrente. Non risulta dall'esame del motivo, relativo al vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 3, che si richieda al giudice di legittimita' il riesame delle emergenze istruttorie al fine di darne una valutazione diversa da quella incensurabile fornita dal giudice di merito, ma, al contrario, dallo sviluppo argomentativo di esso e dalla lettura del quesito ex art. 366 bis c.p.c., ratione temporis applicabile, risulta palese che il ricorrente abbia espressamente voluto censurare la violazione, da parte della Corte d'Appello di Catania, dell'art. 156 cod. civ. per non aver ritenuto condizione essenziale per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione la mancanza di redditi adeguati a consentire un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e di aver reputato che l'astratta attitudine e capacita' di lavoro del coniuge separato potesse far elidere il dovere di solidarieta' coniugale posto alla base dell'obbligo di mantenimento sancito nell'art. 156 c.c. (cfr. quesito di diritto p. 28 ricorso).
Il motivo risulta, peraltro fondato. Nella sentenza impugnata si da atto che la ricorrente non svolge attivita' lavorativa e che la sua condizione patrimoniale, come affermato dalla Corte d'Appello nella motivazione della statuizione relativa all'aumento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minori, era nettamente inferiore a quella del coniuge. L'esclusione del riconoscimento di un contributo al suo mantenimento si e', conseguentemente, fondato, sulla sua attitudine al lavoro, desumibile dall'eta', le condizioni di salute e il possesso di un diploma di laurea oltre che di una potenziale professionalita'. Tali condizioni, se non eziologicamente collegate alla prospettiva effettiva ed attuale di svolgimento di un'attivita' produttiva di reddito, sono inidonee a far venire meno il dovere di solidarieta' coniugale, sancito dall'art. 143 c.c., comma 3, che impone, in sede di separazione personale, ai sensi dell'art. 156 c.c., la corresponsione di un assegno di mantenimento, in favore del coniuge che non abbia adeguati redditi propri. La valutazione di adeguatezza od inadeguatezza dei redditi personali, deve essere svolta, in virtu' dell'origine solidale dell'obbligo a carico dell'altro coniuge, sulla base delle condizioni reddituali e patrimoniali valutabili al momento dell'accertamento della sussistenza del diritto, ben potendo in futuro, tali valutazioni essere modificate in sede di revisione delle condizioni della separazione, qualora le potenzialita' lavorative e reddituali del titolare dell'assegno si attualizzino. (art. 156 c.c., u.c.). Al riguardo, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimita', e' stato affermato che: "In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacita' di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilita' o capacita' dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilita' di svolgimento di un'attivita' lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non gia' di mere valutazioni astratte ed ipotetiche. (Cass. 18547 del 2006, cui devono aggiungersi i precedenti conformi 3975 del 2002 e 12121 del 2004)".
Ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno di mantenimento in favore di uno dei coniugi, alla luce dei criteri sanciti dall'art.
156 c.c., risulta pertanto rilevante la condizione patrimoniale e reddituale comparativa riscontrabile alla luce dei complessivi riscontri istruttori al momento dell'accertamento del diritto, non rilevando, in via generale, ai fini dell'attribuzione di esso, le ragioni recenti o remote dell'assenza attuale di effettiva capacita' reddituale, salva la loro valutabilita' in sede di quantificazione del contributo, non risultando, peraltro, neanche dedotto dalla parte controricorrente che siano state rifiutate opportunita' di lavoro diverse da quella svolta con il coniuge in costanza di matrimonio.
Il terzo ed il quinto motivo, attenendo al medesimo oggetto, devono ritenersi assorbiti, anche con riferimento alle statuizioni economiche relative ai figli, attesa l'incidenza delle ragioni di accoglimento del secondo motivo sulla determinazione complessiva degli assegni di mantenimento da porre a carico dell'obbligato.
All'accoglimento del motivo consegue pertanto la cassazione della sentenza impugnata e l'obbligo del giudice del rinvio di conformarsi ai principi sopraesposti.
L'accoglimento del ricorso esclude il riconoscimento della responsabilita' aggravata della ricorrente richiesta, tardivamente, in memoria dalla parte contro ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso. Dichiara assorbiti il terzo ed il quinto motivo. Rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Catania, in diversa composizione.
Cosi' deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2013



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