Cassazione: ecco fino a che punto l'ipoteca garantisce gli interessi di mora
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Cassazione: ecco fino a che punto l'ipoteca garantisce gli interessi di mora

L'ipoteca, anche se è stata iscritta per garantire l'intero credito e gli interessi di mora, trova una limitazione nelle disposizioni contenute negli articoli 2788 e 2855 del codice civile. La prelazione ipotecaria per gli interessi maturati "dopo la scadenza dell'annualità in corso al giorno del pignoramento e fino alla data di vendita" sussiste, infatti, solo per gli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c., essendo escluso, quindi, ogni riferimento a saggi di interesse stabiliti in misura superiore da norme speciali.

A precisarlo è la Corte di Cassazione (sentenza numero 775/2013) che si è occupata di una opposizione agli atti esecutivi, con cui veniva impugnata con ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare. L'ordinanza aveva confermato un progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita. L'opponente che aveva un credito garantito da ipoteca aveva contestato il fatto che non fosse stato considerato, nel progetto di distribuzione, il privilegio ipotecario per una parte del suo credito ossia per gli "interessi corrispettivi e moratori, gli interessi legali, relativi all'anno in corso, all'atto del pignoramento e fino alla vendita".

Il creditore che aveva proposto l'opposizione aveva contestato quanto affermato dal giudice dell'esecuzione secondo cui non potesse riconoscersi il privilegio ipotecario ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile agli interessi moratori.

Dopo il rigetto dell'opposizione il caso finiva dinanzi alla Cassazione che ha chiarito come gli articoli 2788 e 2855 del codice civile, "nel disporre che la prelazione ipotecaria per gli interessi maturati dopo la scadenza dell'annualità in corso al giorno del pignoramento e fino alla data della vendita ha luogo solo nella misura legale, si riferiscono all'interesse legale previsto dall'art. 1284 c.c.". 
Ne deriva che è escluso, quindi, ogni riferimento a saggi d'interesse stabiliti in misura superiore da norme speciali.

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nella parte motivazione della sentenza la corte afferma inoltre che non è corretta la sentenza impugnata laddove si afferma che "la giurisprudenza della Corte di cassazione non ha avuto modo di pronunciarsi espressamente sull'interpretazione del terzo comma dell'art. 2855 c.c. che riguarda gli interessi maturati dopo il pignoramento per i quali è ritenuta l'estensione del privilegio, ma solo nella misura indicata, aggiungendo 'Ritiene questo giudicante che tale disposizione non possa ricevere una lettura e una interpretazione svincolata dal principio enunciato nel comma 2. Non vi sarebbe ragione, infatti, per attribuire al creditore privilegiato, cui sia stata negata la collocazione ipotecaria degli interessi moratori con riferimento al periodo anteriore al pignoramento, il riconoscimento di tale collocazione per gli interessi moratori maturati dopo il pignoramento, sia pur nella misura legale se vi era pattuizione su una misura superiore'. Le ragioni sopra indicate e la stessa dizione della norma rende ragione delle diverse conclusioni cui si deve, invece, pervenire".

D'altra parte, vero è che le disposizioni di cui all'art. 2855 c.c., commi 2 e 3, mirano ad evitare che, attraverso l'accumulo di annualità eccessive di interessi vengano ad essere pregiudicati i creditori successivo al primo ed i terzi proprietari. Mirano, cioè ad evitare l'eccessiva compressione delle aspettative dei terzi al soddisfacimento dei loro rispettivi diritti e della relativa garanzia patrimoniale. Ma, non per questo, può essere bypassato lo stesso dettato normativo, laddove questo non necessiti di interpretazioni chiarificatrici della ratio legis. Devono, quindi, considerarsi assistiti dal privilegio ipotecario oltre le specifiche spese (per l'atto di costituzione dell'ipoteca volontaria, per l'iscrizione e la rinnovazione dell'ipoteca, quelle ordinarie per l'intervento nel processo esecutivo): a) il capitale iscritto (nei limiti dell'iscrizione e del credito effettivamente esistente; b) gli interessi corrispettivi maturati sul capitale iscritto nell'anno in corso al momento del pignoramento e nel biennio anteriore, purchè ne sia enunciata la misura; c) gli interessi legali maturati successivamente all'anno in corso e sino alla vendita del bene.


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