La vicenda ebbe inizio con una delibera dell'Ordine degli avvocati di Bologna che aveva disposto la radiazione dall'albo di un avvocato che aveva sottratto dalla cancelleria, alterato e tentato di sopprimere un verbale d'udienza. Non solo l'avvocato aveva anche artefatto una sentenza.
Il provvedimento era stato impugnato davanti al Consiglio Nazionale Forense che respingeva il ricorso rilevando che i fatti contestati ed accertati dalla sentenza penale di applicazione della pena su richiesta erano pacifici.
In relazione alla sanzione irrogata il CNF puntava il dito sulla gravità dei fatti ritenendo prive di fondamento le considerazioni attenuatrici della responsabilità, svolte dalla ricorrente con riferimento alla sua situazione personale.
La suprema Corte ha confermato la radiazione evidenziando che poco importa che in sede penale siano state riconosciute le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena. Nessun beneficio può essere esteso al giudizio disciplinare.
Al riguardo, la Cassazione ricorda che le Sezioni unite civili hanno escluso che i benefici possano essere estesi anche in sede disciplinare, il Consiglio Nazionale forense aveva dunque ragione: infatti, «a norma degli artt. 445, comma 1 bis e 653 Cpp, come modificati dalla legge 27 marzo 2001, n. 97, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (appunto patteggiamento) ha efficacia di giudicato - nei giudizi disciplinari che si svolgono davanti alle pubbliche autorità, e quindi anche in quelli che riguardano gli avvocati – quanto all'accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato l'ha commesso. La sentenza medesima non ha invece alcuna efficacia in ordine alla valutazione dei fatti e della personalità dell'attore dell'illecito sotto il profilo disciplinare, essendo tale valutazione riservata al giudice disciplinare».
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Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili - Sentenza n. 18701 del 31.10.2012.
- omissis -
Fatto
1. Con delibera 21 luglio 2011, il Consiglio dell’Ordine degli
avvocati di Bologna dispose la radiazione dell’avv. B.C. per aver sottratto
dalla cancelleria, alterato e tentato di sopprimere un atto giudiziario (verbale
di udienza civile), e di aver artefatto una sentenza della corte
bolognese.
2. Il Consiglio Nazionale Forense, davanti al quale la B. impugnò
la predetta delibera, ha respinto il ricorso, rilevando che i fatti contestati -
ammessi e in ogni caso accertati dalla sentenza penale di applicazione della
pena su richiesta - erano pacifici, e, quanto al trattamento sanzionatorio,
ponendo l’accento sull’assoluta gravità degli stessi, stante l’infondatezza di
tutte le considerazioni attenuatrici della responsabilità, svolte dalla
ricorrente con riferimento alla sua situazione personale.
3. Per la
cassazione di questa decisione, notificata il 27 marzo 2012, ricorre la
dottoressa B. con atto notificato il 6 aprile 2012, per tre motivi.
Diritto
4. Con il primo motivo di ricorso, la dottoressa B. denuncia la violazione
degli artt. 444 e 445, comma 1 bis c.p.p. per non aver ritenuto vincolante la
sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche sul piano
della valutazione dei requisiti soggettivi ai fini dei benefici e dei
trattamenti (attenuanti generiche, regime della continuazione, sospensione
condizionale nella previsione che non vi sarebbe stata recidiva).
4.1. Il
motivo è infondato. A norma degli artt. 445, comma 1 bis e 653 c.p.p., come
modificati dalla legge 27 marzo 2001, n. 97, la sentenza di applicazione della
pena su richiesta delle parti (patteggiamento) ha efficacia di giudicato - nei
giudizi disciplinari che si svolgono davanti alle pubbliche autorità, e quindi
anche in quelli che riguardano gli avvocati - quanto all’accertamento del fatto,
alla sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato l’ha commesso (Cass.
Sez. un. 9 aprile 2008 n. 9166). La sentenza medesima non ha invece alcuna
efficacia in ordine alla valutazione dei fatti e della personalità dell’attore
dell’illecito sotto il profilo disciplinare, essendo tale valutazione riservata
al giudice disciplinare. Coerentemente con il principio appena enunciato, l’art.
5 del Codice deontologico forense (approvato dal Consiglio Nazionale Forense
nella seduta del 17 aprile 1997 e successivamente più volte modificato), nel
prevedere la sottoposizione a procedimento disciplinare dell’avvocato cui sia
imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, fa
salva ogni autonoma valutazione sul fatto commesso. Nella fattispecie, il
Consiglio nazionale forense ha correttamente valutato in piena autonomia il
comportamento dell’incolpata, giudicandone l’offensività in relazione ai
“principi supremi di giustizia e lealtà processuale”, alla “dignità, prestigio e
decoro” della stessa professionista, e della collega coinvolta nella produzione
in giudizio della sentenza falsa, alla lealtà dovuta nei confronti degli altri
professionisti (collega codifensore e difensore di controparte), e al “decoro,
dignità e correttezza” dell’intera classe professionale. Si tratta di
valutazioni attinenti a valori diversi dai beni protetti dalle norme applicate
nel giudizio penale, e che non possono pertanto essere censurate con il richiamo
a quelle che, sotto profili e a effetti diversi, sono ricavabili dalle
statuizioni della sentenza penale.
5. Con il secondo motivo si lamenta
l’omessa considerazione delle deduzioni fatte in ordine alla modesta offensività
della condotta.
5.1. Il motivo, da ricondurre alla censura per vizio di
motivazione, è in larga parte assorbito dalle considerazioni già fatte a
proposito del motivo precedente. Sotto il profilo della motivazione è
sufficiente osservare che la decisione impugnata contiene una puntuale
illustrazione delle ragioni poste a fondamento della ritenuta gravità del
comportamento dell’incolpata, e soddisfa pertanto il precetto contenuto
nell’art. 111 Cost.. Il vizio di motivazione deducibile in via d’impugnazione
delle decisioni del Consiglio nazionale forense, perché sia censurabile a norma
della norma appena citata, deve tradursi in omissioni, lacune o contraddizioni
incidenti su punti decisivi, dedotti dalle parti o rilevabili d’ufficio (Cass.
Sez. un. 4 febbraio 2009 n. 2637), e non può consistere nella contrapposizione
agli argomenti valorizzati dal giudice disciplinare di elementi diversi, che
giustificherebbero un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da
quello preteso dalla parte, perché alla Corte di Cassazione non è conferito il
potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di
controllare, sotto il profilo logico - formale e della correttezza giuridica,
l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta
individuare le fonti del proprio convincimento (Cass. Sez. un. 11 giugno 1998 n.
5802.
6. Con il terzo motivo si denuncia l’errore di diritto commesso
equivocando sul rapporto di gravità tra radiazione e cancellazione. Si censura
l’affermazione del giudice disciplinare, che la radiazione assume nei fatti il
connotato di sanzione meno grave della cancellazione dall’albo, dal momento che
consentirebbe al professionista una reinscrizione all’albo professionale; e si
richiama la giurisprudenza di questa corte, per la quale la reinscrizione
nell’albo, nel caso della cancellazione, è possibile anche prima del decorso del
termine di cinque anni richiesto nel caso della radiazione, che è sanzione più
grave. Se ne deduce che sarebbe ingiustificata l’irrogazione della sanzione
della radiazione a carico dell’avv. B. sul presupposto di una sua minore gravità
rispetto alla cancellazione.
6.1. Il motivo, erroneamente rubricato anche
come “violazione e falsa applicazione” della legge n. 17 febbraio 1971 n. 91 (ma
il giudice disciplinare non ha fatto applicazione di quella legge, né in
particolare doveva decidere sul termine per la reinscrizione dell’avvocato
all’albo), è apprezzabile solo sotto il profilo del vizio di
motivazione.
Esso è infondato.
È vero, infatti, che la decisione è incorsa
in un errore di diritto, affermando che la radiazione produrrebbe, di fatto,
conseguenze meno gravi della cancellazione, perché non impedisce la
reinscrizione nell’albo. Ma l’errore non ha avuto alcuna incidenza sulla
decisione. Il giudice disciplinare, infatti, ha inteso applicare la sanzione più
grave, e nella stessa affermazione censurata mostra di essere ben consapevole
del fatto che la radiazione “in linea di diritto rappresenta la più grave delle
sanzioni”. Di tale decisione il testo del provvedimento offre una diffusa
motivazione. Valutando tutti i fatti oggetto d’incolpazione, il Consiglio
nazionale li giudica, infatti, altamente indicativi della protervia con la quale
l’incolpata aveva perseguito le sue finalità, e dimostrativi della fermezza e
persistenza della sua “volontà delinquenziale”; osserva che le condotte
contestate avevano avuto per oggetto la violazione dei “principi supremi di
giustizia e lealtà processuale”, e ne deduce che esse devono pertanto essere
considerate “massimamente gravi”. L’applicazione della più grave delle sanzioni,
in base a queste premesse, era dunque certamente “adeguata”, e sulla volontà del
giudice disciplinare di confermare l’applicabilità della radiazione quale
sanzione più grave, come sulle ragioni di tale convincimento non possono esservi
dubbi. L’affermazione censurata non costituiva la ragione della scelta della
sanzione, dell’irrogazione, e laddove ricorda che la radiazione non esclude la
reinscrizione nell’albo non è neppure sbagliata, l’errore di diritto commesso
essendo costituito piuttosto all’assunto che la cancellazione - pur riconosciuta
sanzione meno grave “in linea di diritto” - non consentirebbe la reinscrizione
nell’albo, laddove essa la consente, e non esige neppure il decorso di un
termine minimo (che è tuttavia apprezzabile autonomamente sotto il profilo della
condotta specchiatissima e illibata: Cass. Sez. un. 12 maggio 2008 n. 11653).
L’errore di diritto deve dunque essere corretto da questa corte, in applicazione
dell’art. 384 ult. co., ma non giustificherebbe la cassazione, chiara e ben
motivata essendo la decisione del giudice disciplinare di irrogare la sanzione
più grave, ed essendo la decisione medesima in sé immune da censure di
legittimità.
7. In conclusione il ricorso deve essere
rigettato.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso.
Depositata in
Cancelleria il 31.10.2012





