Il Garante per la protezione dei dati personali (Newsletter 13 / 19 ottobre 2003) ha stabilito che il lavoratore può avere accesso ai suoi dati personali detenuti dall'azienda e ottenerne la comunicazione in forma completa e intelligibile, ma non può chiedere la creazione di dati non esistenti negli archivi o chiedere che gli venga fornita una rielaborazione personalizzata secondo criteri da lui indicati.
Con questo provvedimento il Garante ha deciso i ricorsi di due lavoratori che, insoddisfatti delle risposte fornite dal loro ex datore di lavoro, avevano lamentato all'Autorità per la tutela della Privacy, l'incompletezza dei dati forniti dall'azienda presso la quale avevano prestato attività lavorativa. Da tali dati, infatti, a loro dire, non sarebbe risultato il percorso professionale, l'indicazione dell'appartenenza e i passaggi a vari settori e le mansioni svolte, nonché i motivi del trasferimento.
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Legge elettorale. Personale, eguale, libero e segreto: che cosa resta del nostro voto
- Fine vita: la Consulta legittima la disciplina
- Errore del notaio: se lo scopri dopo quindici anni perdi la casa e nessuno paga il danno
- Associazioni professionali: quando è dovuta l'IRAP
- Fuga dopo incidente stradale: niente riduzione sospensione patente


