La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 12705/2003) ha stabilito che il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale è opponibile ai terzi acquirenti che abbiano acquistato l'immobile in epoca successiva al suddetto provvedimento. I Giudici del Palazzaccio hanno precisato che il provvedimento, "avente per definizione data certa, è opponibile al terzo acquirente l'immobile in epoca successiva al provvedimento di assegnazione anche se non trascritto, nel limiti del novennio, ovvero, nel caso di trascrizione, anche oltre i nove anni" e che "il terzo è tenuto a rispettare il godimento del coniuge del suo dante causa, nei limiti di durata innanzi precisati, nello stesso contenuto e nello stesso regime giuridico propri dell'assegnazione, quale vincolo di destinazione collegato all'interesse dei figli, e quindi con esclusione di qualsiasi obbligo di pagamento da parte del beneficiarlo per tale godimento". La Cassazione precisa però che per l'acquirente, che al momento della stipula ignorasse l'esistenza del provvedimento di assegnazione, resta comunque la possibilità di avvalersi di ogni forma di tutela prevista dall'Ordinamento nei confronti del suo dante causa. I Giudici infine, hanno evidenziato come sia divesa la disciplina applicabile nell'ipotesi in cui la casa familiare assegnata dal Giudice della separazione o del divorzio sia oggetto di locazione da parte dell'altro coniuge (in forza di contratto ovviamente precedente il provvedimento di assegnazione), espressamente configurando l'articolo 6 comma 2 della legge 392/78 un'ipotesi di successione nella titolarità del contratto di locazione da parte del coniuge assegnatario, con assunzione dei relativi diritti e delle corrispondenti obbligazioni.
La Cassazione (Sent. 12705/2003) ha stabilito che il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale è opponibile ai terzi acquirenti che abbiano acquistato l'immobile in epoca successiva al suddetto provvedimento
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