I lavoratori che sono in causa con i propri datori di lavoro per via di un licenziamento non debbono preoccuparsi se i loro avvocati scioperano. La loro causa non subirà ritardi perché, ricorda la Cassazione, lo sciopero non blocca le cause di lavoro: l'astensione dalle udienza - infatti - "non e' consentita nei procedimenti civili aventi ad oggetto licenziamenti individuali o collettivi". La vicenda presa in esame dei giudici di piazza Cavour si riferisce ad una causa pendente tra il Comune di Barletta e un dirigente del settore bilancio con contratto a termine. Come scrive al Corte (sentenza n.15649/2012), la causa aveva continuato a fare il suo corso a prescindere dal fatto che il legale del Comune avesse dichiarato di aderire allo sciopero regolarmente proclamato dall'organizzazione di categoria.
Sta di fatto che la disposizione in base a cui non è consentita l'astensione procedimenti civili aventi ad oggetto licenziamenti individuali o collettivi deve essere interpretata in maniera estensiva e quindi riferita a tutte le controversie relative alla "fine di un rapporto di lavoro voluta, con efficacia costituitiva o dichiarativa, dal datore di lavoro e contrastata dal lavoratore che tende in ogni caso ad evitare la fine di un suo diritto soggettivo, quello del lavoro, garantito dalla Costituzione".
Si configura dunque una deroga al principio in base al quale, a seguito dello sciopero degli avvocati , si determina un impedimento allo svolgimento dell'udienza che va differita.
Sta di fatto che la disposizione in base a cui non è consentita l'astensione procedimenti civili aventi ad oggetto licenziamenti individuali o collettivi deve essere interpretata in maniera estensiva e quindi riferita a tutte le controversie relative alla "fine di un rapporto di lavoro voluta, con efficacia costituitiva o dichiarativa, dal datore di lavoro e contrastata dal lavoratore che tende in ogni caso ad evitare la fine di un suo diritto soggettivo, quello del lavoro, garantito dalla Costituzione".
Si configura dunque una deroga al principio in base al quale, a seguito dello sciopero degli avvocati , si determina un impedimento allo svolgimento dell'udienza che va differita.
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