La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Sent. 12648/2003) ha stabilito che il diritto di precedenza nell'assunzione a tempo pieno, riconosciuto ai lavoratori a tempo parziale dall'art. 5, comma 3 bis, Dl 726/84, nel caso in cui il datore decida di assumere nuovi lavoratori, non compete ove la parte datoriale si limiti a convertire il rapporto di lavoro di altro dipendente, assunto con contratto di formazione e lavoro, in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Bancarotta di gruppo, falso in bilancio e responsabilità omissiva dei sindaci
- Cosa resta di Schengen dopo che 50mila persone hanno varcato la frontiera in 24 ore
- Patrocinio gratuito: l’indennità di accompagnamento non fa reddito
- Negoziazione assistita: l’invito va notificato all’avvocato
- Legge elettorale. Personale, eguale, libero e segreto: che cosa resta del nostro voto





