La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12501 del 19 luglio 2012 ha affermato che "in diritto deve considerarsi che la condizione di malattia del dipendente costituisce giustificato impedimento che esclude l'inadempimento dell'obbligo di prestazione lavorativa (art. 2110 c.c.); ma nel momento in cui cessa la malattia, il lavoratore è tenuto all'adempimento di tale obbligo e, ove offra la prestazione lavorativa, è il datore di lavoro inadempiente (mora credendi) ove ingiustificatamente la rifiuti.". La peculiarità del caso di specie - si legge nella sentenza
- è data dal fatto che la malattia della dipendente era espressione di un'inidoneità al lavoro inizialmente valutata (dall'ASL che aveva sottoposto la dipendente a visita collegiale medica) come permanente. L'agenzia delle entrate, pubblica amministrazione datrice di lavoro, non aveva però adottato un provvedimento di dispensa dal servizio. "La dipendente quindi si è assentata dal servizio in una condizione di malattia tour court, sicché, cessata la malattia per il miglioramento delle sue condizioni fisiche, che quindi faceva venir meno il carattere permanente dell'inidoneità al lavoro inizialmente certificata dalla ASL, non si poneva un problema di riammissione in servizio per revoca di un provvedimento di dispensa, mai intervenuto, ma c'era soltanto la mera riattivazione dell'obbligo di prestazione lavorativa.". Una volta che la visita collegiale medica aveva accertato il miglioramento delle condizioni di salute della lavoratrice, come risultante dal certificato medico
dalla stessa prodotto, e quindi la ripristinata idoneità al lavoro, il rifiuto della prestazione lavorativa da parte dell'agenzia risultava ingiustificato fin dall'inizio. La Suprema Corte ha quindi affermato, come principio di diritto, "che è inadempiente, per mora credendi, il datore di lavoro che rifiuti la prestazione lavorativa del lavoratore il quale, già assente dal lavoro per malattia, chieda di riprendere la sua attività allegando e documentando la cessazione della malattia stessa ante tempus."

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