La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Sent. 5106/2008) ha stabilito che è illegittimo il licenziamento intimato a un dipendente che, assente dal lavoro per malattia, viene trovato a praticare hobby (anche se lo portano fuori casa) e ciò a condizione che tali attività non siano stressanti e quindi non gli pregiudichino e/o tardino la completa guarigione.
Secondo la Corte, infatti, il lavoratore può liberamente esercitare altre attività lavorative e non lavorative (come ad esempio le attività sportive, le attività amatoriali ecc.) e ciò anche se si trova assente dal lavoro per malattia a condizione però che l'esercizio di tali attività non compromettano la sua guarigione.
Con questa decisione gli Ermellini hanno annullato il licenziamento intimato a una dottoressa che si trovava assente dal lavoro per malattia e che si era allontanata da casa per partecipare a una trasmissione televisiva con una prestazione canora.

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