La consegna tardiva del certificato medico di malattia da parte del dipendente non configura l'assenza ingiustificata del dipendente che può condurre al licenziamento, tanto più che della tardività si è assunto la responsabilità

Licenziamento per assenza ingiustificata

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La Cassazione, con la sentenza n. 33134/2022 (sotto allegata) nel confermare la decisione della Corte d'Appello che ha ritenuto illegittimo il licenziamento del dipendente per assenza ingiustificata, precisa in primis che la produzione tardiva del certificato medico non equivale alla mancata presentazione e che non rileva che il certificato attesti retroattivamente l'insorgenza della malattia da una settimana.

Illegittimità del licenziamento

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Una società del settore tessile intima il licenziamento a un dipendente perché assente ingiustificato dal lavoro per una settimana.

La Corte di appello, nel rigettare il reclamo della datrice, confermando quindi la illegittimità del licenziamento del dipendente, precisa che la società ha ritenuto non giustificata l'assenza quando in realtà aveva già ricevuto la certificazione medica attestante la malattia del dipendente.

La stessa ha inoltre trascurato il fatto che il medico che ha redatto il certificato si è assunto la responsabilità della redazione del documento retroattivo, perché attestante una condizione di malattia insorta più di una settimana prima.

Sanzione conservativa per le violazioni formali

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La Cassazione a cui si è rivolta la società datrice, soccombente in entrambi gradi di merito, conferma il ragionamento della Corte di appello, rilevando come in effetti il contratto collettivo del settore tessile prevede il licenziamento solo in caso di assenza ingiustificata per più di tre giorni e la sanzione conservativa se il lavoratore non rispetta la procedura formale per la comunicazione della malattia.

Per quanto riguarda invece la questione del certificato medico tardivo la Cassazione precisa che la valutazione della assunzione di responsabilità da parte del medico è rimessa al giudice del merito e come tale è insindacabile in sede di legittimità.

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Scarica pdf Cassazione n. 33134/2022

Foto: 123rf.com
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