Con lucida sintesi la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Sesta Penale, sentenza n. 25574 del 2 luglio 2012, Presidente Nicola MILO, Estensore Francesco IPPOLITO, ha chiarito cosa deve intendersi per interruzione di pubblico servizio ex art. 340 c.p. La Corte di Appello di Bologna aveva confermato la condanna irrogata dal GUP del Tribunale di Modena a carico dell'imputato, incolpato per aver turbato la regolarità di utilizzo di un apparecchio autovelox in uso alla pattuglia operante. In sostanza, l'imputato, oggetto di un accertamento poco prima, si era affiancato alla vettura di servizio in uso alla Polizia Locale di Castelfranco Emilia, disturbando le operazioni di controllo della viabilità, malgrado i ripetuti inviti ad allontanarsi da quel punto. La Cassazione Penale, recependo il secondo motivo di impugnazione (inosservanza di legge penale in relazione all'art. 340 c.p.) ha annullato la condanna ad un mese e dieci giorni di reclusione con la formula perché il fatto non sussiste. Stando al ragionamento degli Ermellini di Piazza Cavour, perché si abbia interruzione di un pubblico servizio l'alterazione deve essere concretamente apprezzabile. Nel caso di specie, invece, si realizzò un mero soggettivo apprezzamento dei vigili operanti, senza un qualche elemento di fatto che potesse costituire un indice oggettivo di tale contestata alterazione.
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