INOPERATIVITA' DELLA POLIZZA - NON E' ECCEZIONE IN SENSO PROPRIO, MA MERA DIFESA - Il regime di preclusione delle eccezioni impone al convenuto tempi contingentati. Infatti, con la comparsa di costituzione e di risposta, depositata venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione o differita d'imperio ex art. 168-bis, c. 5, c.p.c., il convenuto ha l'onere di: a) proporre eventuali domanda riconvenzionali; b) chiamare terzi in causa instando per lo spostamento della prima udienza; c) formulare eccezione di incompetenza per materia, valore o territorio derogabile ed inderogabile; d) sollevare eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio. Nel novero delle eccezioni di merito in senso lato vengono catalogate impropriamente le cosiddette eccezioni con cui l'assicuratore contesta l'inoperatività della polizza. In realtà, tale pseudo-eccezione è una semplice difesa, una mera argomentazione difensiva, come tale perfettamente tempestiva anche se svincolata dal rispetto dell'anticipata costituzione
in giudizio. Il principio è affermato con lapidaria chiarezza dalla Corte di Cassazione, Sezione Terza, 22 febbraio 2000, n. 1967, considerata un'autentica stella polare in materia. In proposito, la pronuncia così testualmente si esprime: "Giova comunque osservare che la cd. eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un'eccezione in senso proprio ma una semplice difesa, una mera argomentazione giuridica, formulata in base a un'interpretazione dì parte volta a contestare il fondamento della domanda con l'assumere l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto; e come tale non potrebbe costituire oggetto di abbandono o rinuncia tacita nemmeno se non fosse espressamente riproposta nelle conclusioni definitive specificamente riformulate. Correttamente perciò la Corte ha escluso ogni rinuncia e affermato, seppure per implicito, la permanenza del potere dovere del giudice di pronunciarsi anche sull'operatività della polizza".
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