La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7474 del 14 maggio 2012, ha affermato che "il licenziamento determinato dalla dedotta soppressione del posto di lavoro a cui era addetto il lavoratore licenziato, intanto è giustificato solo ed in quanto vi sia l'effettiva stabile soppressione del posto di lavoro e l'impossibilità di poter diversamente utilizzare il dipendente. La valutazione da parte del giudice della legittimità di un licenziamento
di tale genere implica, quindi, necessariamente sia per quanto riguarda l'effettività della soppressione del posto di lavoro che l'impossibilità di diversa utilizzazione del lavoratore licenziato, un'analisi della organizzazione aziendale, ma tanto non sta a significare che il giudice valuta l'opportunità della scelta di organizzare in certo modo la propria azienda, sta a significare, piuttosto, la verifica, sul piano della effettività, della causa giustificatrice posta a base del licenziamento.". In particolare i giudici di legittimità precisano che la scelta imprenditoriale di sopprimere il posto di lavoro e di organizzare diversamente la propria azienda resta insindacabile nei suoi profili di congruità e necessità; quello che è oggetto del sindacato
giudiziale è l'effettività della scelta datoriale. Nel caso di specie la Suprema Corte ha osservato che la Corte di merito, nel considerare non giustificato il licenziamento in esame, non travalica affatto i limiti del proprio sindacato in quanto, non valuta la congruità della scelta imprenditoriale di sopprimere il posto di lavoro, ma accerta, nei limiti del sindacato che gli è proprio, la non effettività della dedotta soppressione del posto di lavoro. Ciò che accerta la Corte di appello è, quindi, la non effettività della scelta - ossia della soppressione - considerato che la stipula, dopo il licenziamento
della dipendente, di altri successivi contratti a termine con altra lavoratrice - poi assunta a tempo indeterminato - per lo svolgimento della stessa attività prima svolta dalla licenziata "è circostanza idonea ad attestare la illegittimità del licenziamento dovendosi ritenere, che ai fini della legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, intimato per la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore licenziato deve risultare, ai fini dell'effettività della soppressione, che il datore di lavoro non ha effettuato per un congruo periodo di tempo successivo al recesso alcuna nuova assunzione per lo svolgimento di mansioni inerenti la posizione di lavoro soppressa.". A nulla rileva - si legge ancora nella sentenza - l'eventuale diversità della qualifica del lavoratore assunto successivamente se tale assunzione avviene per l'espletamento, come nel caso di specie, delle stesse mansioni inerenti la posizione lavorativa soppressa.

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