Con sentenza n. 430 depositata il 16 gennaio 2012, la Corte di cassazione ha stabilito che in tema di disconoscimento della paternità, né il padre naturale, né i suoi eredi sono legittimati passivi nel giudizio di disconoscimento della paternità. Pertanto la sentenza che accoglie la domanda di disconoscimento è opponibile nei loro confronti anche se non hanno preso parte al giudizio anche se tale sentenza si riverbera sulla sentenza di riconocimento dell apaternità. Come ha infatti evidenziato la Suprema Corte, la pronuncia di disconoscimento della paternità, è una sentenza costitutiva, in base a quanto disposto dall'art. 235 c.c. e assume autorità di cosa giudicata erga omnes essendo riferita ad uno status personale. Tale decisione è quindi opponibile verso tali soggetti, anche se non hanno preso parte al giudizio.
“La paternità legittima – spiega la Corte - non può essere messa in discussione e neppure difesa da colui che è indicato come padre naturale, il quale, allorché deduca che l'esito positivo dell'azione di disconoscimento di paternità si riverbera sull'azione di riconoscimento della paternità intentata nei suoi confronti si limita in realtà a far valere un pregiudizio di mero fatto, tanto da non poter agire contro la sentenza di disconoscimento neppure con l'opposizione di terzo, atteso che il rimedio contemplato dall'articolo 404 Cpc, presuppone in capo all'opponente un diritto autonomo la cui tutela sia però incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza impugnata”.
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