È inammissibile l'intervento di colui che è indicato come padre naturale nel giudizio di disconoscimento della paternità. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con sentenza 1784, depositata il 9 febbraio 2012 (prima sezione civile) spiegando che nel giudizio per il disconoscimento della paternità, la paternità legittima non può essere messa in discussione e neppure difesa da colui che è indicato come padre naturale, il quale, allorché deduca che l'esito (positivo) dell'azione di disconoscimento di paternità si riverbera sull'azione di riconoscimento della paternità intentata nei suoi confronti, si limita in realtà a far valere un pregiudizio di mero fatto. Da ciò deriva che l'intervento di colui che è indicato come padre naturale nel giudizio di disconoscimento della paternità naturale è inammissibile, con il corollario che, in forza della presunzione legale di legittimità della filiazione, la controversia sulla paternità naturale non può avere ingresso sin quando tale presunzione non sia venuta meno con il vittorioso esperimento di un'azione di disconoscimento della paternità legittima.
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