No alla divisione della casa coniugale tra gli ex coniugi quando, a prescindere dalle dimensioni della stessa, ne possa derivare pregiudizio alla prole. Lo chiarisce la Corte di Cassazione (sentenza n. 30199, depositata il 30 dicembre 2011) tornando ancora una volta a pronunciarsi in tema di assegnazione della casa coniugale. Gli ermellini fanno riferimento all'art. 6 della legge sul divorzio (l. 898/1970) e all'art. 155-quater del codice civile. In precedenza la stessa Corte aveva detto (sentenza n. 23631/2011) che, a meno che la casa non sia facilmente divisibile, l'assegnazione della casa coniugale non può essere divisa tra i due ex coniugi se ne derivi un pregiudizio per i minori. Ora la prima sezione civile, afferma che non sono le dimensioni della casa a fare la differenza. L'assegnazione della casa coniugale al genitore viene disposta, ai sensi dell'art. 155 quater c.c. e articolo 6 della legge divorzio
, tenendo prioritariamente conto dell'interesse del figlio e indipendentemente dalle dimensioni delle stessa. La sentenza in commento è l'esito del ricorso avverso la decisione della Corte d'appello con cui i giudici territoriali di secondo grado si erano opposti alla divisione della casa coniugale richiesta da un ex marito. Gli Ermellini hanno spiegato che la suddivisione in due unità abitative della casa coniugale, trasformando l'immobile, rischierebbe di sconvolgere l'ambiente domestico in cui il figlio delle parti è vissuto, con ciò comportando una sicura e continua minaccia alla serenità e alla salubrità dell'ambiente di vita di questi.
Consulta testo sentenza n. 30199/2011

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