Ad oggi nel territorio nazionale ci sono ben 846 uffici del giudice di pace e di questi 681 si trovano presso sedi non circondariali. In allegato si riporta il testo del Dlgs e a seguire il testo integrale della relazione illustrativa.
Testo integrale e relazione illustrativa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto
l’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 («Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante
ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.
Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio
degli uffici giudiziari»);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 2011;
Acquisiti i
pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Acquisito il parere del Consiglio superiore della
magistratura;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 16 dicembre 2011;
Sulla proposta del Ministro della
giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
(Riduzione degli uffici del giudice di pace)
1. Sono soppressi gli uffici
del giudice di pace di cui alla tabella A allegata al presente decreto.
2. Le
competenze territoriali degli uffici soppressi ai sensi del comma 1 sono
attribuite ai corrispondenti uffici di cui alla tabella B allegata al presente
decreto.
Art. 2
(Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374)
1. Alla legge 21 novembre
1991, n. 374 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 2 è
sostituito dal seguente:
«Articolo 2. (Sede e circondario degli uffici del
giudice di pace).
1. Gli uffici del giudice di pace hanno sede nei comuni di cui alla tabella A
allegata alla presente legge, con competenza territoriale sul circondario ivi
rispettivamente indicato. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro della giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i
comuni interessati, possono essere istituite sedi distaccate. Con le medesime
modalità possono essere costituiti in un unico ufficio due o più uffici
contigui. Nel decreto è designato il comune in cui ha sede l’ufficio del giudice
di pace»;
b) è allegata la tabella A, di cui all’allegato 1 del presente
decreto.
Art. 3
(Pubblicazione degli elenchi e richieste degli enti locali interessati)
1.
Le tabelle di cui agli articoli 1 e 2 sono pubblicate sul bollettino ufficiale e
sul sito internet del Ministero della giustizia, con l’espressa indicazione del
termine perentorio per la presentazione della richiesta di cui al comma 2.
2.
Entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali
interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento
degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di
cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi
integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio
giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale
amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi.
3. Entro
dodici mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 2, il Ministro della
giustizia, valutata la rispondenza delle richieste e degli impegni pervenuti ai
criteri di cui al medesimo comma, apporta con proprio decreto le conseguenti
modifiche alle tabelle di cui agli articoli 1 e 2.
4. Nei casi di cui al
comma 2, rimane a carico dell’amministrazione giudiziaria unicamente la
determinazione dell’organico del personale di magistratura onoraria entro i
limiti della dotazione nazionale complessiva nonché la formazione del relativo
personale amministrativo.
5. Qualora l’ente locale richiedente non rispetti
gli impegni relativi al personale amministrativo ed alle spese di cui al comma 2
per un periodo superiore ad un anno, il relativo ufficio del giudice di pace
verrà conseguentemente soppresso con le modalità previste dall’articolo 2, comma
2, della legge 21 novembre 1991, n. 374.
Art. 4
(Riassegnazione dei magistrati onorari e del personale amministrativo)
1.
Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 3 della legge
21 novembre 1991, n. 374, si provvede alla riassegnazione dei magistrati onorari
in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace.
2. Con decreto
del Ministro della giustizia il personale amministrativo in servizio presso gli
uffici soppressi del giudice di pace viene riassegnato in misura non inferiore
al 50 per cento alla sede di tribunale o di procura limitrofa e, nella restante
parte, all’ufficio del giudice di pace presso il quale sono trasferite le
relative competenze.
Art. 5
(Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e
4 acquistano efficacia successivamente all’emanazione del decreto di cui
all’art. 3, comma 3, ovvero, nel caso in cui il Ministro non vi abbia
provveduto, decorso il termine di cui alla medesima disposizione. Fino alla
medesima data continuano a trovare applicazione le disposizioni
previgenti.
2. Nei sei mesi successivi al termine di efficacia indicato al
comma 1, le udienze precedentemente fissate dinanzi al giudice di pace di uno
degli uffici soppressi sono tenute presso i medesimi uffici. Gli eventuali
rinvii sono effettuati dinanzi all’ufficio competente a norma dell’art. 1, comma
2.
3. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 2, è fissata una nuova
udienza dinanzi all’ufficio competente a norma dell’art. 1, comma 2.
Art. 6
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
La delega conferita al Governo dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, prevede
di procedere alla riduzione del numero dei presidi giudiziari di primo grado ed
alla razionalizzazione dei relativi assetti territoriali.
Nell’attuale
contesto che evidenzia, per la generalità degli uffici giudiziari, uno stato di
disagio almeno in parte ascrivibile alla ridotta disponibilità delle risorse
organiche del personale di supporto all’attività giurisdizionale, la possibilità
offerta di intervenire in misura incisiva sull’assetto territoriale delle
strutture giudiziarie risulta quanto mai opportuna al fine di realizzare il
recupero di risorse organiche, economiche e strumentali necessarie a garantire
una maggiore efficienza e funzionalità dell’intero sistema
giustizia.
L’approccio metodologico scelto ai fini della realizzazione di una
complessiva revisione dell’assetto territoriale degli uffici giudiziari di primo
grado, ha evidenziato l’opportunità di procedere per tipologia di ufficio,
muovendo dall’analisi delle strutture collocate alla base del sistema
giudiziario: gli uffici del giudice di pace.
In relazione a tali ultimi
uffici la legge n. 148/2011 ha previsto che oggetto della revisione in questione
fossero esclusivamente gli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa
da quella circondariale.
I criteri direttivi indicati dal legislatore per
attuare l’operazione di riduzione degli uffici del giudice di pace sono, in
particolare, quelli di cui all’art. 1, comma 2, lett. l) della legge delega;
tale norma prevede che venga previamente operata, relativamente gli uffici in
parola, una specifica analisi dei costi rispetto ai carichi di
lavoro.
L’attuale assetto territoriale di tale tipologia di uffici, istituiti
con legge 21 novembre 1991, n. 374, risulta, infatti, caratterizzato da
un’elevata articolazione delle sedi giudiziarie e determina nel complesso
un’eccessiva frammentazione delle risorse umane e strumentali allo stato
disponibili per l’Amministrazione della giustizia, ancor più evidente se
rapportata agli effettivi carichi di lavoro ed alle esigenze operative degli
altri uffici giudiziari.
Ed invero, l’attuale struttura degli uffici in
oggetto può essere così sinteticamente rappresentata:
846 uffici del Giudice di Pace, di cui 4 sedi distaccate:
a) 165 uffici presso sedi circondariali
b) 681 uffici presso sedi non circondariali
4.690 giudici distribuiti su una dotazione organica di
4.700
12 unità del personale dirigenziale (tutte presso
uffici circondariali)
4.125 unità di personale
amministrativo assegnato in pianta organica, così distinte:
a) 439 del personale dell’Area III;
b) 2738 del personale dell’Area II;
c) 936 del personale dell’Area I.
Per conseguire l’obiettivo di una
razionalizzazione nella distribuzione degli uffici del giudice di pace e delle
risorse umane a questi afferenti si è reso necessario effettuare un’analisi
statistica multivariata, caratterizzata, da un lato dall’individuazione della
capacità di smaltimento effettivo, a livello nazionale, dei giudici in servizio
nel periodo di riferimento e, dall’altro, dall’individuazione dei carichi di
lavoro del singolo ufficio, ottenuta suddividendo le iscrizioni rilevate per la
dotazione organica prevista.
Ai fini di una corretta valutazione dell’analisi
svolta, occorre evidenziare che i dati statistici utilizzati sono quelli
rilevati dalla Direzione generale delle statistiche relativamente agli anni
solari 2005-2009.
L’analisi condotta si è distinta in più fasi successive, di
cui di seguito si riporta una rappresentazione schematica:
FASE A
Calcolo della produttività media
(Valore soglia)
FASE B
Individuazione carichi di lavoro degli uffici
FASE C
Individuazione uffici con carichi di lavoro inferiori al valore
soglia
FASE D
Selezione degli uffici sulla base del bacino di utenza e individuazione degli
uffici
Nella prima fase (FASE A) si è provveduto ad individuare l’effettivo
smaltimento pro-capite realizzato dai giudici di pace su base
quinquennale.
Poiché i dati relativi ai procedimenti fanno riferimento
all’intero anno solare, è stato necessario calcolare il numero medio di presenze
dei giudici di pace nel medesimo arco temporale.
A tal fine è stata calcolata
una media aritmetica delle presenze del personale di magistratura onoraria,
ponendo come termini di riferimento le date del 31/12/2004 e 31/12/2009 e
ottenendo, a livello nazionale, un numero medio annuo di presenze pari a 3.073
unità.
Tale valore è stato successivamente posto in relazione al numero
complessivo di procedimenti definiti in tutte le materi di competenza per l’arco
temporale considerato, ottenendo, in tal modo, la produttività media del
personale giudicante.
In sostanza, dividendo il numero complessivo di
procedimenti definiti per le unità di personale presenti è stato individuato il
numero medio di provvedimenti esauriti nell’anno da un singolo giudice.
La
produttività media rappresenta quindi una misura ragionevole della “capacità
unitaria di smaltimento” dei procedimenti, intendendosi per tale il numero di
procedimenti definibili da ogni singolo giudice previsto in pianta
organica.
Tale valore (“valore soglia”, pari a 568,3 procedimenti)
rappresenta quindi il carico di lavoro mediamente sostenibile dal personale
giudicante nel corso dell’anno solare.
Successivamente (FASE B) si è provveduto alla individuazione dei carichi di
lavoro pro-capite dei singoli uffici rapportando per ciascuno di essi i
procedimenti sopravvenuti alla relativa pianta organica.
Tali valori
costituiscono una misura della “domanda di giustizia” rivolta
all’Amministrazione.
Quindi (FASE C), si è provveduto alla individuazione
degli uffici con carico di lavoro inferiore alla media nazionale di produttività
annuale pro-capite dei giudici di pace.
Successivamente le risultanze
dell’analisi sono state poste a confronto con i valori rilevati dall’esame dei
dati riferiti al bacino di utenza delle sedi giudiziarie, assumendo quale
parametro di riferimento ai fini della valutazione sull’opportunità del
mantenimento di un presidio giudiziario, una popolazione residente pari ad
almeno 100.000 abitanti.
In sostanza, il dato riferito alla popolazione è
stato assunto quale criterio integrativo dell’analisi fondata sul carico di
lavoro sostenibile.
Tale metodologia ha consentito infine (FASE D) la
generazione di un elenco di 674 uffici con un numero di iscrizioni pro-capite
inferiori al valore soglia (568,3), cioè alla capacità di smaltimento di un
singolo giudice ed un bacino di utenza inferiore alle 100.000 unità.
Sulla
base della metodologia adottata, il carico di lavoro afferente a tali uffici non
giustifica la previsione in organico delle unità di personale giudicante
assegnate, che, mediante l’accorpamento delle sedi giudiziarie, possono più
opportunamente essere utilizzate laddove la domanda di giustizia è più
elevata.
Il personale recuperabile attraverso l’accorpamento dei 674 uffici è
pari a:
1) 1.944 giudici di pace;
2) 2.104 unità di personale amministrativo, così distinto:
a) 184 dell’Area III;
b) 1.350 dell’Area II;
c) 570 dell’Area I.
Il risultato delle valutazioni effettuate secondo i
criteri sinora precisati è stato trasfuso nel contenuto degli articoli 1 e 2 del
presente decreto legislativo; il primo prevede, al comma 1, l’indicazione degli
uffici soppressi, con un espresso rinvio alla tabella A allegata al decreto
stesso.
Al comma 2, invece – sempre mediante un rinvio ad una apposita tabella
allegata al decreto (la tabella B) – sono indicate le sedi accorpate all’esito
del processo di riordino e le nuove competenze territoriali derivanti dalla
soppressione delle sedi di cui alla tabella A.
L’articolo 2, quindi, prevede
alcune modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, ovvero alla legge
istitutiva del giudice di pace; sono previste, in particolare, due
modifiche:
a) viene integralmente sostituito l’articolo 2 della legge,
precisandosi al primo comma nello stesso che «gli uffici del giudice di pace
hanno sede nei comuni di cui alla tabella A allegata alla presente legge, con
competenza territoriale sul circondario ivi rispettivamente indicato».
Contestualmente viene predisposta, appunto, la relativa tabella da allegare alla
legge in oggetto;
b) il secondo comma dell’art. 2 contiene, invece la
disciplina delle eventuali modifiche da apportarsi in relazione all’assetto
disegnato nella tabella citata: si prevede, infatti, che con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, sentiti
il consiglio giudiziario e i comuni interessati, possano essere istituite delle
sedi distaccate e che, con le medesime modalità, possano essere costituiti in un
unico ufficio due o più uffici contigui.
Viene, pertanto, definitivamente
superata la precedente impostazione che prevedeva ancora la competenza
mandamentale degli uffici del giudice di pace, riconducendo invece la stessa al
circondario così come per i tribunali ordinari. La modifica consentirà, oltre ai
risparmi di spesa evidenti in relazione alla riduzione del numero degli uffici
ed alla maggiore efficienza degli stessi, di individuare con maggiore chiarezza
il presidente del tribunale che dovrà, ove espressamente delegato dal Consiglio
superiore della magistratura ai sensi dell’art. 16 della legge n. 374/1991,
esercitare la sorveglianza sugli uffici del giudice di pace compresi nel suo
circondario; non sarà pertanto, più possibile che, come accadeva in precedenza,
il bacino di competenza di un ufficio del giudice di pace sia compreso in più
circondari del tribunale ordinario, con i conseguenti problemi di gestione e
coordinamento che ne possono con tutta evidenza conseguire.
Conseguentemente
a tali rimodulazioni, l’articolo 4 del decreto prevede che, con decreto del
Presidente della Repubblica – così come previsto dall’articolo 3 della legge 21
novembre 1991, n. 374 – si provveda alla riassegnazione dei magistrati onorari
in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace. La legge delega non
ha indicato i criteri per il trasferimento dei magistrati in questione ed il
decreto legislativo ha ritenuto, pertanto, di lasciare tale valutazione ad un
atto regolamentare come quello già previsto dalla legislazione vigente per
l’assegnazione alle sedi del personale della magistratura onoraria.
Il medesimo articolo prevede anche, in conformità a quanto previsto dalla
lettera m) della delega, che il personale amministrativo in servizio presso gli
uffici soppressi del giudice di pace venga riassegnato in misura non inferiore
al 50 per cento alla sede di tribunale o di procura limitrofa e, nella restante
parte, all’ufficio del giudice di pace presso il quale sono trasferite le
relative competenze. Detta riassegnazione, non essendo vigenti disposizioni
legislative in contrasto, verrà effettuata in conformità a tutte le altre
determinazioni delle piante organiche dei singoli uffici giudiziari, ovvero con
decreto del Ministro della giustizia.
Le disposizioni previste dagli articoli
sopra indicati, però, non avranno efficacia, secondo quanto indicato
dall’articolo 5, comma 1, del decreto, fino a quando non si concluda l’iter
previsto dall’articolo 3 relativamente agli enti locali i quali intendano
comunque garantire la presenza sul territorio di uffici del giudice di pace in
sedi non più previste dalle disposizioni normative.
Viene all’uopo, infatti, individuata una particolare e specifica procedura,
in ossequio a quanto indicato dalle lettere n), o) e p) della legge delega, la
quale prevede che:
a) le tabelle di cui agli articoli 1 e 2 (ovvero le
tabelle A e B del decreto legislativo e la tabella A della legge n. 374/1991)
vengano pubblicate sul bollettino ufficiale e sul sito internet del Ministero
della giustizia;
b) entro sessanta giorni dalla pubblicazione delle tabelle
gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possano richiedere il
mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi
territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale
accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di
erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi; in tali ipotesi dovrà
essere messo a disposizione dagli enti locali anche il personale amministrativo
necessario alla gestione dell’ufficio e rimarrà a carico dell’amministrazione
giudiziaria unicamente la determinazione dell’organico del personale di
magistratura onoraria entro i limiti della dotazione nazionale complessiva
nonché la formazione del personale amministrativo;
c) entro i successivi
dodici mesi il Ministro della giustizia, dovrà apportare con d.m. le conseguenti
modifiche alle più volte menzionate tabelle. Il Ministro potrà e dovrà in tale
sede valutare esclusivamente la rispondenza delle richieste pervenute ai criteri
previsti dalla sopra citata normativa, ovvero alla disponibilità da parte degli
enti locali a farsi carico degli oneri relativi all’istituzione ed al
funzionamento dei nuovi uffici.
Soltanto successivamente all’emanazione del
decreto del Ministro della giustizia (o comunque al decorso del termine concesso
per l’emanazione dello stesso) le nuove disposizioni in materia di sedi degli
uffici del giudice di pace e di riassegnazione del relativo personale
dispiegheranno appieno i propri effetti; appare, infatti, evidente che, dinanzi
alla possibilità concessa ai comuni di “recuperare” parte degli uffici
soppressi, risulterebbe del tutto inutile, ed anzi controproducente, sopprimere
un ufficio per poi subito dopo istituirlo nuovamente, con tutte le necessarie
conseguenze in tema di riallocazione del personale e spostamento dei
procedimenti celebrati presso l’ufficio soppresso e poi nuovamente istituito. Il
procedimento delineato dal decreto legislativo prevede invece che la nuova
geografia giudiziaria relativa agli uffici del giudice di pace divenga efficace
soltanto esaurite le procedure di consultazione degli enti locali e disegnato
l’assetto definitivo di tutti gli uffici.
Il comma 5 dell’articolo 3, infine,
prevede che ove gli enti locali non rispettino gli impegni presi in sede di
presentazione della richiesta di conservazione dell’ufficio del giudice di pace,
lo stesso venga soppresso con il medesimo procedimento previsto per gli
accorpamenti dalla legge n. 374/1991, così come modificata dal presente
decreto.
I commi 2 e 3 dell’articolo 5, poi, prevedono la necessaria
disciplina transitoria relativamente ai procedimenti in corso presso gli uffici
del giudice di pace soppressi; in particolare si prevede che nei sei mesi
successivi all’efficacia del nuovo disegno degli uffici così come risultante
dalla conclusione dell’iter sopra descritto, le udienze precedentemente fissate
dinanzi al giudice di pace di uno degli uffici soppressi siano tenute presso i
medesimi uffici. Gli eventuali rinvii saranno in tal caso effettuati dinanzi al
nuovo ufficio competente.
In tutti gli altri casi, invece, verrà fissata una
nuova udienza dinanzi al nuovo ufficio competente.
La disciplina ora
descritta risulta del tutto conforme alla costante giurisprudenza in materia
penale, la quale ha ritenuto che «l'inesatta indicazione del luogo di
comparizione integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 601 commi 3 e 6,
429 comma 1 lett. f), 178 comma 1 lett. c) e 179 comma 1 c.p.p., in quanto la
trattazione della causa in un luogo diverso da quello fissato per la
comparizione nel decreto di citazione impedisce l'intervento dell'interessato e
l'esercizio del suo diritto di difesa, equivalendo ad omessa citazione» (Cass.
sez. I, sent. n. 18942 del 26 aprile 2001; v. anche in senso conforme Cass. sez.
II, sent. n. 43903 del 17 novembre 2009: «La nullità del decreto di citazione a
giudizio è stabilita dall'art. 552 c.p.p. (prima 555 c.p.p.), comma 1, lett. d)
e comma 2, soltanto quando l'indicazione del luogo (e del tempo) di comparizione
manca o è inidonea allo scopo di informare le parti e i loro difensori degli
elementi topografici (e cronologici) necessari per l'esercizio dei loro
diritti»). La modifica del luogo di trattazione dell’udienza, pertanto, dovrà
essere sempre opportunamente comunicata alle parti interessate. Al medesimo
tempo, però, la possibilità – per i sei mesi successivi all’effettiva attuazione
delle modifiche – di continuare a celebrare le udienze già fissate presso le
sedi originarie ridurrà al minimo le problematiche ed i disagi normalmente
connessi ad ogni trasferimento di sede giudiziaria.
Il carattere generale
della norma sul regime transitorio trova applicazione anche nell’ipotesi del
processo civile davanti al giudice di pace. Anche in tal caso, si distinguono le
ipotesi in cui le udienze precedentemente fissate dianzi al giudice di pace
ricadano nell’arco temporale successivo al termine fissato per l’efficacia del
presente decreto da quelle in cui l’udienza è fissata oltre il predetto termine
o deve ancora essere stabilita. In tal caso, la disposizione transitoria, al
fine di evitare che si determini una nullità dell’atto introduttivo del giudizio
per l’incertezza circa l’organo giudiziario di fronte al quale la domanda è
proposta (trova applicazione, nel procedimento di fronte al giudice di pace, la
norma generale dell’articolo 164 c.p.c.), prevede la fissazione di una nuova
udienza di fronte all’ufficio del giudice di pace cui è attribuita la competenza
per effetto dell’avvenuta soppressione.
L’articolo 6 del decreto,
infine, prevede che il decreto entri in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.





