In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, con la sentenza n. 26000, depositata il 5 dicembre 2011, la terza sezione civile ha stabilito che in caso di assicurazione già in liquidazione, l'assicurazione che subentra nel portafoglio è coperta dal Fondo di garanzia per le vittime della strada fino a sessanta giorni dalla nomina del commissario liquidatore. Una volta scaduto tale termini infatti, chi subentra nei contratti Rc auto è direttamente obbligato nei limiti dei massimali di polizza. Dalla parte motiva della sentenza, frutto del ricorso dell'assicurazione cessionaria, la corte ha spiegato che “nell'ipotesi di sottoposizione dell'impresa assicuratrice a liquidazione coatta amministrativa, con trasferimento del portafoglio ad altra impresa, qualora le parti contraenti abbiano espressamente convenuto che sono a carico dell'impresa cessionaria, nei limiti dei massimali di polizza, gli importi eccedenti i massimali di legge, qualora il sinistro sia avvenuto in epoca antecedente alla scadenza del termine di sessanta giorni di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 88 del Dpr 13 febbraio 1959, n. 449, il Fondo di garanzia delle vittime della strada resta obbligato nei limiti dei massimali di legge, mentre sono a carico della impresa cessionaria gli importi eccedenti tali massimali entro i limiti dei massimali di polizza; qualora il sinistro si sia verificato in epoca successiva al termine sopra indicato e, quindi, i rischi dei contratti stipulati dalla società in liquidazione coatta amministrativa siano stati trasferiti alla società cessionaria, quest'ultima è direttamente obbligata nei limiti dei massimali di polizza”.
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