La Corte di Cassazione (Sent. 7296/2003) ha stabilito che "gli effetti del provvedimento di sospensione della esecuzione emesso dal giudice ai sensi dell'art. 624 cod. proc. civ. sono limitati al procedimento esecutivo nel quale è pronunciato il provvedimento, e non influiscono, quindi, sull'azione esecutiva resa astrattamente possibile dal titolo esecutivo, né sugli altri procedimenti esecutivi eventualmente promossi sulla base dello stesso titolo".
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Mediazione condominiale, il giudice deve consentire la sanatoria
- Testamento olografo, per contestarlo serve l’azione di nullità
- Alzheimer in RSA, il TAR Lombardia ordina alla Regione di provvedere sulle tariffe
- Ricerca beni del debitore, niente compenso separato
- Furto aggravato se il dipendente ha solo la disponibilità materiale del denaro





