La Corte di Cassazione (Sent. 7296/2003) ha stabilito che "gli effetti del provvedimento di sospensione della esecuzione emesso dal giudice ai sensi dell'art. 624 cod. proc. civ. sono limitati al procedimento esecutivo nel quale è pronunciato il provvedimento, e non influiscono, quindi, sull'azione esecutiva resa astrattamente possibile dal titolo esecutivo, né sugli altri procedimenti esecutivi eventualmente promossi sulla base dello stesso titolo".
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Manomissione braccialetto elettronico, misure cautelari aggravate
- Divisione ereditaria, la villa non è divisibile: il tribunale la assegna al coerede con la quota maggiore
- Affitti a canone concordato, obblighi delle associazioni
- Studio di fattibilità per bonus edilizi: quando il condominio non deve pagare il compenso al tecnico
- Avvocati, il segreto professionale prevale sul timore di essere indagati

