Il provvedimento di sospensione dell'esecuzione emesso a norma dell'art. 624 del Codice di Procedura Civile ha effetti limitati al procedimento esecutivo in cui è pronunciato. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione (Sent. 7296 del 23 maggio 2003) precisando che tali effetti non influiscono sull'azione esecutiva resa possibile in astratto dal titolo esecutivo, nè sugli altri procedimenti esecutivi eventualmente promossi sulla base dello stesso titolo.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con sentenza n. 7296 del 23 maggio 2003
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