In tema di immigrazione, con sentenza n. 25963, depositata il 5 dicembre 2011, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito che la convivenza dello straniero presente "illegalmente" sul territorio nazionale con un parente italiano entro il quarto grado minore di età, integra la condizione di inespellibilità di cui all'articolo 19 del d.lgs. 286/1998. Secondo la ricostruzione della vicenda, la Prefettura di Milano, ha proposto ricorso per cassazione
contro il decreto con il quale il Giudice di pace di Milano ha accolto l'opposizione al decreto di espulsione proposta dallo straniero. Secondo il giudice del merito, poiché il ricorrente conviveva con la nipotina (figlia minore della propria sorella, coniugata con un cittadino italiano) avente cittadinanza italiana (all'epoca di sette mesi), era applicabile il divieto di espulsione di cui all'art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 286/1998. La Corte di Cassazione, rigettando il ricorso della Prefettura ha sancito che lo straniero che è presente illegalmente in Italia non può essere espulso se convive con la nipotina che ha la cittadinanza italiana e, dopo avere dato atto che nella fattispecie decisa la volontà di mantenere il rapporto di convivenza era stata manifestata sia dal minore che dai genitori dello stesso, ha ritenuto operante il divieto di espulsione del clandestino.
Consulta testo della sentenza n. 25963/2011

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