Nel procedimento davanti al Giudice di Pace è preclusa alle parti la possibilità di produrre documenti in udienza successiva alla prima, se questa non è stata fissata a norma del quarto comma dell'art. 320 cod. proc. civ.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (Sent. 7291/2003) precisando però che tale preclusione non si estende ai poteri istruttori che il giudice può esercitare d'ufficio. Per questo è liberamente utilizzabile dal Giudice di Pace il verbale redatto dalle autorità di polizia in occasione di un incidente stradale, richiesto ex art. 213 cod. proc. civ. dal giudice stesso, anche se depositato soltanto nell'ultima udienza.
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