La Corte di Cassazione (Sent. 7351/2003) ha stabilito che il diritto al rimborso delle spese sostenute per assistenza sanitaria in strutture private, è subordinato all'impossibilità di ottenere adeguatamente e tempestivamente le stesse prestazioni in strutture pubbliche o convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.
La Corte ha precisato che il relativo onere probatorio grava sull'assistito che chiede il rimborso.
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