La Sesta Sezione del Consiglio di Stato (sent. n. 2938/03) ha affermato che il diritto d'accesso ai documenti amministrativi ha natura di un vero e proprio diritto soggettivo, il quale non si estingue per effetto dell'inutile decorso del termine di trenta giorni previsto dall'art. 25 della l. 241/1990 ai fini del ricorso dinanzi al giudice amministrativo. Lo stesso, infatti, può essere esercitato dal momento in cui l'amministrazione acquista la detenzione del documento sino al momento in cui essa la perde, ed è tutelabile anche attraverso il ricorso amministrativo.
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