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L’Assemblea dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura riunita in Roma il 17 settembre 2011 in Via E. Q. Visconti, 8, presso la Cassa Forense,
RILEVA
Che un^(c2b4)altra volta nel mese di agosto spunta a sorpresa dal
Consiglio dei Ministri un provvedimento, formalmente un D.P.R., che dimezza il
risarcimento del danno biologico per gli incidenti stradali nei casi di
invalidità permanente compresa tra il 10 e il 100 per cento. La misura deve ora
passare al parere consultivo del Consiglio di Stato e poi alla firma del
Presidente Napolitano.
L’O.U.A. a difesa dei Cittadini Italiani e di tutti
gli avvocati civilisti italiani
CONTESTA
fortemente il provvedimento che
risulta connotato da esclusivi interessi industriali e si appella al Presidente
della Repubblica perché blocchi ( come a Suo tempo fece correttamente il
Presidente Cossiga) questo «regalo» alle assicurazioni. Già nel 2001, con
la legge 57 venne operata una calmierazione dei risarcimenti per i danni fisici
tra l’1 e il 9% subiti in seguito a incidente stradale, riducendo di molto gli
importi sino ad allora liquidati dai Giudici. Se allora la giustificazione fu
quella di intervenire sulle micro-lesioni ( che peraltro sino ad allora erano
considerate solo quelle sino al 5%) per ridurre i costi delle polizze
assicurativa, oggi questa scusa non regge più! Il provvedimento, caso strano,
interviene appena due mesi dopo che una sentenza della Cassazione aveva
stabilito che le tabelle del Tribunale di Milano fossero quelle da ritenersi più
congrue per il metodo di calcolo e i valori determinati. Secondo queste tabelle,
un ventenne con invalidità permanente del 90 per cento fino ad oggi riceverebbe
dai 850 mila a oltre un milione di euro. Invece, con le tabelle fissate
dal governo, incasserà tra i 450 e i 600 mila euro. Circa la metà. Una vera
“eredità” in favore delle assicurazioni. Deve inoltre segnalarsi come tale
provvedimento implementi ulteriormente la forte discriminazione fra le vittime
di incidenti stradali e le vittime di altri infortuni alle quali il D.P.R non
sarebbe applicabile. Come può essere possibile che a fronte di uno stesso danno
si possano ricevere risarcimenti tanto diversi? In Europa tale
discriminazione causale non è consentita. Con il provvedimento in itinere si
annullano 40 anni di evoluzione giurisprudenziale e dottrinale che aveva posto
la persona al centro del diritto e non il mero calcolo economico aziendale. Il
governo tenta di annullare con un colpo di spugna ( e di mano) tutta la
giurisprudenza in materia risarcitoria, sostituendola d’imperio con parametri
monetari che contrastano nettamente anche quelli decisi dalla Cassazione.
Nel provvedimento
DENOTA
anche un forte e nuovo attacco alla
Magistratura, che verrebbe privata totalmente di diritto del suo potere
discrezionale nella decisione del quantum risarcitorio. Nel merito inoltre
occorre rilevare come l’emanando DPR sia, ovviamente, un atto amministrativo e
come tale privo della forza di legge. Se da un lato ciò rende evidentemente la
norma non soggetta al controllo di legittimità costituzionale è peraltro
evidente, circostanza rilevata anche dai primi commenti ANIA, che tale norma è
priva di cogenza dal momento che vi è la possibilità per il magistrato di
disapplicare l’atto amministrativo illegittimo in forza dei noti principi
risalenti all’allegato E legge 20.03.1865 n. 2248. A prescindere dalla
circostanza che la Cassazione ha chiarito come il livello della equità sia
costituito dal risarcimento del danno alla persona dalle tabelle milanesi è
evidente che le cosiddette tabelle ministeriali, riduttive nei valori pecuniari
e di dubbia valenza per quanto riguarda la definizione dei baremes medico
legali, sono viziate sotto diversi profili. Nonostante analoghi vizi
“riduzionistici” già all’attenzione della Corte Costituzionale, l’articolo 139
Dlgs 209/2005, questo si atto avente forza di legge, indica dei valori monetari
per la valutazione pecuniaria del percentile di IP; la tabella redatta in sede
ministeriale invece, in ammissibilmente disattende i criteri progressivi di cui
all’art. 139 che se applicati analogicamente avrebbero portato a valori
pecuniari addirittura superiori alla tabella milanese. L’estensore della tabella
(da taluni indicata in un’attuaria in relazioni di parentela con consulenti di
compagnia) ha addirittura esplicitato chiaramente la volontà di modificare i
criteri attuariali per evitare risarcimenti o troppo bassi o troppo alti. E’
evidente che tale materia non si presta a valutazioni discrezionali da parte di
qualsivoglia funzionario amministrativo, ma è di esclusiva competenza del
Parlamento. Tale concetto non sembra essere stato recepito da chi ha redatto la
bozza di DPR nonostante in materia vi sia un identico precedente costituito
dalla mancata promulgazione da parte del Presidente della Repubblica Cossiga
della legge Amabile, bocciata proprio perché rimetteva alla discrezionalità
amministrativa la valutazione del danno alla persona, materia di rilievo
costituzionale.
L’Assemblea ascoltata anche la Commissione responsabilità
civile, assicurazioni e indennizzo diretto dell’O.U.A.
RILEVA
Che come i
valori pecuniari di cui alla bozza di DPR non siano stati adeguati
all’inflazione essendo gli stessi risalenti al 2005 e perciò solo appaiono
ulteriormente penalizzanti; inoltre al di fuori di ogni previsione legislativa
siano stati individuati valori differenti per uomini e donne. La assoluta
irragionevolezza della scelta discrezionale di chi ha redatto, senza alcun
confronto con gli operatori del diritto emerge anche dalla assurda circostanza
che i valori pecuniari che si intenderebbe adottare, non paiono idonei neanche a
ricoprire eventuali rivalse dell’INAIL che eroga per il risarcimento del danno
biologico in ipotesi di sinistro che integra l’infortunio in itinere, rendite
che se capitalizzate appaiono superiori alle somme previste dalla bozza di DPR.
E’ evidente l’illogicità e l’approssimazione con cui è stato redatto il DPR che
evidentemente quanto ai valori pecuniari giaceva probabilmente dai tempi della
legge 57 del 2001 essendo stato redatto ancor prima che entrasse in vigore la
normativa INAIL su ristoro del danno biologico.
Che come la normativa in
itinere colpisca i cittadini più deboli, e possa altresì in futuro essere
utilizzata come base logistica per limitare anche altre tipologie risarcitorie
quali quelle della malasanità o degli infortuni sul lavoro.
RIVOLGE
quindi istanza al Governo affinché ritiri il provvedimento,
ingiustificato e lesivo dei diritti dei danneggiati nonché in aperto contrasto
con i principi del giusto ed integrale risarcimento e dell’art. 32 della
Costituzione e rivolge nel contempo appello al Presidente della Repubblica
affinché non apponga la propria firma al D.P.R.
Roma, 17 settembre 2011
Il
Segretario
Il Presidente
Avv. Fiorella Ceriotti Avv.
Maurizio de Tilla





